Ticket redemption vietate ai minori, Pdl del Pd al voto del Consiglio Toscana
Il consiglio regionale della Toscana dell'11 e 12 luglio vota la proposta di legge del Partito democratico che vuole modificare la legge sul gioco vietando l'uso delle ticket redemption ai minori.
Dopo il sì della commissione Sanità arrivato alla fine di giugno, ora toccherà al consiglio regionale della Toscana dire l'ultima parola sulla proposta di legge “Divieti per i minori in materia di prevenzione della ludopatia. Modifiche alla l.r. 57/2013”, che intende vietare ai minori l’uso delle ‘ticket redemption’, le macchine da gioco che all’esito della partita restituiscono al giocatore dei punti, sotto forma di ticket, che possono essere accumulati e utilizzati per l’acquisto di premi presenti all’interno delle sale giochi e dei centri commerciali.
Il voto sulla Pdl figura nell'ordine del giorno del Consiglio in calendario l'11 e il 12 luglio.
La proposta di legge è di iniziativa di un gruppo di consiglieri del Partito democratico: prima firmataria Anna Paris, a cui seguono Ilaria Bugetti, Andrea Pieroni, Enrico Sostegni, Federica Fratoni, Andrea Vannucci, Vincenzo Ceccarelli, Elena Rosignoli, Donatella Spadi, Massimiliano Pescini, Cristiano Benucci, Mario Puppa.
L’obiettivo è quello di combattere la ludopatia, e lo sviluppo di questa patologia soprattutto tra i giovani. Si legge in un comunicato stampa diramato dal consiglio regionale: "Come hanno spiegato i firmatari, se questi congegni, attivabili con moneta, con gettone o altri strumenti elettronici di pagamento, non risultano strettamente ascrivibili al gioco d’azzardo in quanto non erogano premi in denaro e le relative vincite non sono esclusivamente dettate dal caso, possono risultare comunque particolarmente nocivi per i ragazzi".
Ponendosi quindi sulla scia dei divieti del genere già in vigore in Emilia Romagna e Basilicata.
IL TESTO APPROVATO IN COMMISSIONE – Di seguito, ecco il testo della proposta di legge approvato in commissione.
“Art. 1 Divieto di utilizzo per i minori di apparecchi e congegni che distribuiscono tagliandi. Introduzione dell’articolo 4 bis nella l.r. 57/2013
1. Dopo l’articolo 4 della legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico) è inserito il seguente: 'Art. 4 bis Apparecchi e congegni che distribuiscono tagliandi. Divieto di utilizzo per i minori. 1. E’ vietato consentire ai minori di anni diciotto l’utilizzo di apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento che distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita. 2. Il regolamento di cui all’articolo 15 definisce le modalità di attuazione del divieto di cui al comma 1'.
Art. 2 Sanzioni. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 57/2013 1. Dopo il comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 57/2013 è inserito il seguente: '1.1 L’osservanza del divieto di cui all’articolo 4 bis, comma 1 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00'. 2. Al comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 57/2013, dopo le parole: 'di cui al comma 1' sono inserite le seguenti: ', 1.1'.
Art. 3 Regolamento di attuazione. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 57/2013 1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 57/2013 è inserita la seguente: 'c bis) ferma restando la sanzione di cui all’articolo 14, comma 1.1, le modalità di attuazione del divieto di cui all’articolo 4 bis, comma 1.'.
Art. 4 Disposizioni di attuazione. Introduzione dell’articolo 15 bis nella l.r. 57/2013 1. Dopo l’articolo 15 della l.r. 57/2013 è inserito il seguente: 'Art. 15 bis Disposizioni di attuazione 1. Il divieto di cui all’articolo 4 bis, comma 1 e la sanzione di cui all’articolo 14, comma 1.1 si applicano a decorrere dall’entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di attuazione del divieto stesso.'
Art. 5 Clausola di neutralità finanziaria 1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
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