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Ticket redemption vietate ai minori, Pdl del Pd al voto del Consiglio Toscana

10 luglio 2023 - 11:54

Il consiglio regionale della Toscana dell'11 e 12 luglio vota la proposta di legge del Partito democratico che vuole modificare la legge sul gioco vietando l'uso delle ticket redemption ai minori.

Scritto da Fm

© Consiglio regionale della Toscana - Pagina Facebook

Dopo il sì della commissione Sanità arrivato alla fine di giugno, ora toccherà al consiglio regionale della Toscana dire l'ultima parola sulla proposta di legge “Divieti per i minori in materia di prevenzione della ludopatia. Modifiche alla l.r. 57/2013”, che intende vietare ai minori l’uso delle ‘ticket redemption’, le macchine da gioco che all’esito della partita restituiscono al giocatore dei punti, sotto forma di ticket, che possono essere accumulati e utilizzati per l’acquisto di premi presenti all’interno delle sale giochi e dei centri commerciali.

Il voto sulla Pdl figura nell'ordine del giorno del Consiglio in calendario l'11 e il 12 luglio.

La proposta di legge è di iniziativa di un gruppo di consiglieri del Partito democratico: prima firmataria Anna Paris, a cui seguono Ilaria Bugetti, Andrea Pieroni, Enrico Sostegni, Federica Fratoni, Andrea Vannucci, Vincenzo Ceccarelli, Elena Rosignoli, Donatella Spadi, Massimiliano Pescini, Cristiano Benucci, Mario Puppa.

L’obiettivo è quello di combattere la ludopatia, e lo sviluppo di questa patologia soprattutto tra i giovani. Si legge in un comunicato stampa diramato dal consiglio regionale: "Come hanno spiegato i firmatari, se questi congegni, attivabili con moneta, con gettone o altri strumenti elettronici di pagamento, non risultano strettamente ascrivibili al gioco d’azzardo in quanto non erogano premi in denaro e le relative vincite non sono esclusivamente dettate dal caso, possono risultare comunque particolarmente nocivi per i ragazzi".

Ponendosi quindi sulla scia dei divieti del genere già in vigore in Emilia Romagna e Basilicata.

IL TESTO APPROVATO IN COMMISSIONE – Di seguito, ecco il testo della proposta di legge approvato in commissione.

Art. 1 Divieto di utilizzo per i minori di apparecchi e congegni che distribuiscono tagliandi. Introduzione dell’articolo 4 bis nella l.r. 57/2013

1. Dopo l’articolo 4 della legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico) è inserito il seguente: 'Art. 4 bis Apparecchi e congegni che distribuiscono tagliandi. Divieto di utilizzo per i minori. 1. E’ vietato consentire ai minori di anni diciotto l’utilizzo di apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento che distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita. 2. Il regolamento di cui all’articolo 15 definisce le modalità di attuazione del divieto di cui al comma 1'.

Art. 2 Sanzioni. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 57/2013 1. Dopo il comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 57/2013 è inserito il seguente: '1.1 L’osservanza del divieto di cui all’articolo 4 bis, comma 1 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00'. 2. Al comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 57/2013, dopo le parole: 'di cui al comma 1' sono inserite le seguenti: ', 1.1'.

Art. 3 Regolamento di attuazione. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 57/2013 1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 57/2013 è inserita la seguente: 'c bis) ferma restando la sanzione di cui all’articolo 14, comma 1.1, le modalità di attuazione del divieto di cui all’articolo 4 bis, comma 1.'.

Art. 4 Disposizioni di attuazione. Introduzione dell’articolo 15 bis nella l.r. 57/2013 1. Dopo l’articolo 15 della l.r. 57/2013 è inserito il seguente: 'Art. 15 bis Disposizioni di attuazione 1. Il divieto di cui all’articolo 4 bis, comma 1 e la sanzione di cui all’articolo 14, comma 1.1 si applicano a decorrere dall’entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di attuazione del divieto stesso.'

Art. 5 Clausola di neutralità finanziaria 1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

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