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Sicilia, Ars: 'Gioco, subingressi soggetti al distanziometro'

17 maggio 2022 - 14:25

L'Ars approva la Finanziaria e modifica la legge sul gioco: subingressi equiparati a 'nuova installazione' e quindi soggetti al distanziometro. Superato il ricorso in Corte costituzionale.

Scritto da Fm

Dovrebbe essere definitivamente superato il conflitto fra il Governo nazionale e la Regione Sicilia in materia di disciplina delle attività di gioco.
L'assemblea regionale siciliana ha infatti approvato la sua Finanziaria, intervenendo anche sulla previsione dell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale n. 18/2021  impugnata dal Consiglio dei ministri lo scorso ottobre in quanto in contrasto con la Costituzione.

Se l'impugnativa del Governo censurava la norma in cui, nel disporre che anche “la cessione della licenza ad altro soggetto costituisce una 'nuova installazione' di apparecchi da gioco - ai fini di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 6 della legge n. 24/2020 - si introduce l'istituto del subingresso per atto tra vivi nelle licenze di pubblica sicurezza che non è previsto dalla disciplina statale in materia di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – Tulps), nel maxi emendamento dell'Esecutivo siciliano al testo della Finanziaria, visionato da GiocoNews, si legge: “1. L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 21 luglio 2021, n.18, recante 'Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 21 ottobre 2020, n.24', è così sostituito: 'Costituisce nuova installazione il subingresso nella licenza di altro soggetto, ai sensi della normativa statale vigente'".

Di fatto, nella sostanza, il subingresso quindi viene vietato, o meglio: chi lo adotta è soggetto al distanziometro (300 metri per i comuni inferiori ai 50mila abitanti, 500 metri per i comuni oltre 50mila) che era stato eliminato per le attività già in essere al momento dell'entrata in vigore della legge sul gioco del 2020. 
 
Ciò quindi rende superflua la trattazione alla Corte costituzionale del ricorso proposto contro la normativa sul gioco siciliana dal Consiglio dei ministri per la presunta incostituzionalità delle misure in materia di pubblica sicurezza.
Solo qualche giorno fa la Corte costituzionale aveva deciso di rinviare la seduta per esaminare la possibilità della cessazione della materia del contendere previa l'approvazione delle proposte di modifica in itinere all'assemblea regionale siciliana.
Fatto che poi si è appunto si è verificato, risolvendo una questione abbastanza spinosa.
 
IL DIBATTITO IN AULA – Questione di cui si è dibattuto anche nell'aula dell'Assemblea, in particolare con l'intervento del consigliere regionale Barbagallo (Partito democratico), fortemente critico: “Al comma 1 del Maxi.Gov (l'emendamento governativo, Ndr) si deroga sui limiti dalle scuole, si consentono i sub ingressi. Io credo che il gioco d'azzardo non è un valore aggiunto e quindi i ragazzi, i giovani, le scuole, dovrebbero stare lontani dalla possibilità di installare questo tipo di attrezzature. Il comma 1 del Maxi.Gov non fa onore neanche al Governo, quindi, io non so se devo guardare l'assessore Armao, l'assessore Cordaro, l'assessore Razza, oggi, scriviamo una pagina triste per la nostra terra”.
Pronta la risposta di Armao, vice presidente della Regione e assessore per l'Economia. “Sul gioco d'azzardo, il Governo si è fatto carico di una legge approvata da questo Parlamento. Si è fatta carico, diciamo, la compagine governativa, difendendo in Corte costituzionale, come dovere del Governo, difendendo una legge approvata dal Parlamento. È emerso in sede in sede dibattimentale di fronte alla Corte costituzionale, che all'uopo ha concesso un rinvio per evitare la censura di costituzionalità, che si possa effettuare con questo rinvio alla normativa nazionale, si preserva l’equilibrio fra la legislazione regionale, approvata da questo Parlamento. Il Governo non è stato protagonista di questa cosa, ma si è fatto carico di evitare un’ulteriore sentenza di annullamento di una legge del Parlamento. L’intervento del Governo quindi è soltanto su richiesta dell’Avvocato generale volto a scongiurare una statuizione negativa da parte della Corte Costituzionale. Fermo restando che è una volontà del Parlamento, il Governo non ci ha messo nulla di suo né intende mettercelo, essendo la volontà del Parlamento quella di approvare le leggi… questa legge, che è di iniziativa parlamentare, tra l’altro”.
 

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