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Decreto Fintech in Gazzetta, le norme su disciplina antiriciclaggio e prestatori di gioco

16 maggio 2023 - 15:59

Nel decreto pubblicato in Gazzetta ufficiale su 'emissioni e circolazione di strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech' si parla anche di disciplina antiriciclaggio e prestatori di gioco.

Scritto da Redazione
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Sono rivolte anche ai prestatori di servizi di gioco le norme presenti nella legge 10 maggio 2023, n° 52, pubblicata nell'ultimo numero della Gazzetta ufficiale della Repubblica.

Si tratta della “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech. (23G00060)”.

Nel testo coordinato del decreto, all'articolo 26 -bis si fa infatti riferimento alla “Disciplina antiriciclaggio” e anche alle attività di gioco svolte su concessione dell'Agenzia dogane e monopoli.

“1. I responsabili dei registri per la circolazione digitale di cui all'articolo 19, comma 1, lettere c), d) ed e), rientrano nella categoria di altri operatori non finanziari ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

2. All'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, la lettera a) è abrogata; b) dopo il comma 6 è inserito il seguente: '6-bis. Rientrano tra i soggetti obbligati i prestatori di servizi relativi a società e trust di cui all'articolo 1, comma 2, lettera ee), del presente decreto, la cui attività è riservata ad operatori soggetti a regimi di licenza o registrazione nazionale'.

Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n° 231 è una norma della Repubblica Italiana finalizzata a prevenire e reprimere il riciclaggio di denaro, beni o altre utilità, emanata in attuazione delle direttive dell'Unione Europea 2005/60/CE e 2006/70/CE, a scopi di prevenzione di terrorismo.

 All'articolo 6 del decreto del 2007 si legge: " Rientrano nella categoria di prestatori di servizi di gioco: a) gli operatori di gioco on line che offrono, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, con vincite in denaro, su concessione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; b) gli operatori di gioco su rete fisica che offrono, anche attraverso distributori ed esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, giochi, con vincite in denaro, su concessione dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli;  c) i soggetti che gestiscono case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore e del requisito di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30".

 

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