Nonostante gli appelli a un riordino unitario e concomitante, nonostante i rilievi posti sulle ventilate disposizioni circa il nuovo bando di gara sull'online, a cominciare dal costo una tantum della concessione, l'Esecutivo prosegue per la sua strada. E, come ormai sembrava chiaro, dopo l'esame da parte del preconsiglio dei ministri, lo schema di decreto legislativo recante Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell’articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111, è oggi 19 dicembre all'esame del consiglio dei ministri.
C'è da specificare che si tratta di un esame preliminare, e non definitivo, in quanto andranno poi acquisiti i necessari pareri parlamentari da parte delle commissioni prima dell'adozione finale.
Come emerge dai documenti, che proponiamo in allegato, tale decreto prevede il “versamento da parte delle società assegnatarie delle concessioni di un corrispettivo una tantum di importo pari a 7 milioni di euro alla luce della durata novennale della concessione e dell’enorme incremento della raccolta e del margine per i concessionari”, non discostandosi quindi dalle cifre già circolate nelle settimane scorse. Chiarendo che il versamento è di "quattro milioni di euro all’atto del rilascio della concessione e tre milioni di euro all’atto della effettiva assunzione del servizio del gioco da parte dell’aggiudicatario, da attivarsi, comunque, non oltre sei mesi dal rilascio della concessione, fermo restando il limite numerico massimo di cinque concessioni che possono essere chieste da un singolo gruppo societario"
Secondo quanto si legge nella relazione tecnica allegata allo schema di decreto “Per quanto riguarda il gettito derivante dal canone di concessione, utilizzando come base di calcolo i compensi percepiti dai concessionari per l’anno 2022, pari in totale a circa 2.860 milioni di euro applicando un aumento prudenziale del 20 percento (in linea con l’aumento della raccolta), si può ipotizzare, a decorrere dal 2025, un introito annuo derivante da canone di concessione pari a circa 100 milioni di euro”.
Altra norma che genera gettito immediato e diretto “è presente all’articolo 13 che prevede l’istituzione di un albo per la registrazione dei punti vendita ricariche (Pvr). L’iscrizione all’Albo è subordinata al pagamento di un importo annuale pari a 200 euro per il primo anno e a 150 euro per gli anni successivi. Le entrate derivanti da tale articolo sono attualmente stimabili sulla base del possibile numero dei soggetti che sottoscriveranno appositi accordi commerciali con i concessionari per lo svolgimento dell’attività di Pvr. Si stima, infatti, sulla base della situazione attuale che tali punti di vendita potrebbero attestarsi intorno alle 30.000 unità, per un introito per il 2024 pari a 6 milioni di euro e pari a 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi”.
Dando certezza regolatoria per il prossimo novennio, lo schema di decreto: “a beneficio delle esigenze di finanza pubblica, consente l’elaborazione da parte dei concessionari di programmi di investimento e piani di sviluppo tecnologico e commerciali più efficaci che produrranno un’offerta di gioco più evoluta e con risultati in termini di raccolta e correlati effetti economico-finanziari in crescita; a garanzia della salute pubblica, produce un gioco più sicuro, nonché più sostenibile e a minor rischio ludopatico, grazie alle norme di cui agli articoli 14 e 15 a tutela dei giocatori ivi previste e alle regole tecniche e di garanzia da adottarsi in attuazione dello schema di decreto. Tale minore rischio produrrà minori spese a carico del servizio sanitario nazionale in termini di spese per la prevenzione e la cura della ludopatia; a difesa del gioco legale, genera lo spostamento verso il gioco legale di una fetta importante della raccolta di gioco che attualmente ricorre a piattaforme illegali, con conseguente incremento del gettito erariale grazie alle previsioni di cui all’articolo 22, di specifici regolamenti per impedire le operazioni di raccolta del gioco e il versamento di somme a favore di soggetti privi di concessione, la individuazione di siti di gioco illegali, anche attraverso l’utilizzo di soluzioni di intelligenza artificiale, con sanzioni fra i 30.000 e i 180.000 euro; in contrasto del riciclaggio, l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, previsto dall’articolo 7, consente di tracciare tutti i riversamenti e le vincite derivanti dalla raccolta delle giocate e i compensi degli operatori, facendo emergere nuova base imponibile e flussi finanziari illegali e completamente sconosciuti al fisco”.
Come nella precedente bozza circolata a novembre, le disposizioni relative ai giochi pubblici ammessi in Italia raccolti attraverso rete fisica saranno “contenute in un successivo decreto legislativo emanato dopo la definizione di una apposita intesa programmatica al riguardo tra Stato, Regioni e Enti locali”.
Scorrendo il testo poi nell'articolo 4, intitolato “Principi europei in materia di gioco”, si legge che “La limitazione delle libertà stabilite dai Trattati dell’Unione europea è ammessa per la tutela dei valori fondamentali dell’ordinamento nazionale della protezione della salute del giocatore, dell’ordine pubblico e della sicurezza”, punto ricordato anche in diverse pronunce della Corte di giustizia europea, e che “i principi europei valgono quale criterio interpretativo preferenziale delle norme applicabili al gioco in Italia cosicché l’interpretazione conforme a tali principi prevale rispetto ad altre possibili interpretazioni.
LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA - Nella relazione illustrativa annessa al decreto attuativo sul riordino invece si evidenzia che "le gare per l’affidamento delle concessioni per la raccolta del gioco in reti fisiche non sono state bandite per l’incertezza di quali sono i luoghi fisici in cui è consentito aprire un punto fisico di gioco senza incorrere nei limiti ostativi introdotti con leggi regionali e soprattutto con mutevoli regolamenti comunali".
Poi si rimarca che il decreto delegato è "finalizzato a garantire l’evoluzione delle reti di raccolta a distanza dei giochi pubblici garantendo la transizione dall’attuale contesto, che affonda le proprie radici nel 2009 e che già all’epoca rappresentava una sfida innovativa ed ha sicuramente costituito una leva di contrasto alla illegalità, rafforzando la proposta di gioco pubblico per attrarre la domanda sui canali leciti, ad un nuovo modello che preserva le citate radici introducendo elementi di novità finalizzati a rendere l’offerta del gioco a distanza ancora più sicura ed etica".
Degno di menzione, si legge nella relazione, l’articolo 20 del decreto delegato "volto ad assicurare la conservazione nel tempo dei valori patrimoniali pubblici costituiti dagli asset concessori del gioco a distanza, nonché il miglioramento dei livelli di servizio in materia di giochi pubblici. E’ correlativamente previsto che, nei casi in cui l’offerta di giochi pubblici a distanza denoti (caso tuttavia fortemente remoto) una perdita di raccolta e gettito erariale, non inferiore al cinque per cento, nell’arco di un biennio, con apposito regolamento siano consentite, in relazione ai singoli giochi a distanza, variazioni della restituzione in vincita e della posta di gioco, nonchè delle misure del prelievo direttamente proporzionali alla diminuzione della raccolta del gettito erariale, comunque non superiore al valore assoluto della diminuzione percentuale accertata".
Il testo della bozza di decreto legislativo e la sua relazione tecnica sono consultabili in allegato.