Da oggi, 22 dicembre, dopo tanti lunghi giorni di trattative, dietrofront e maratone fino all'alba in commissione Bilancio, il testo della Manovra di bilancio approda all'esame della Camera dei deputati. Con l'obiettivo di passare poi in seconda lettura al Senato martedì 27 dicembre ed essere approvata in tempo per il 31 dicembre, come da prassi.
L'iter di questo testo è stato indubbiamente travagliato, lo abbiamo testimoniato anche su queste pagine, e ha rischiato di complicarsi ulteriormente nelle ultime ore, quando, dopo il via libera della commissione Bilancio, gli uffici della Camera hanno rilevato un errore: il sì ad un emendamento, proposto dal Partito democratico, che avrebbe rifinanziato con 450 milioni di euro per il 2023 il fondo per la riduzione del disavanzo dei Comuni. Una cifra che però non avrebbe alcuna copertura finanziaria.
Un errore per cui il testo, al termine della discussione generale in Aula, dovrà fare quindi un nuovo passaggio in commissione Bilancio.
APPROVATO L'EMENDAMENTO SUL FONDO PER GLI IPPODROMI - Ma la Manovra, sviste a parte, contiene anche alcune – poche – misure d'interesse per i nostri lettori, e quindi in materia di gioco ed ippica. Risalta a tal proposito il parere favorevole espresso dalla commissione Bilancio per l'emendamento sul rifinanziamento del Fondo per il funzionamento degli impianti ippici, il 78.022, per il quale il Governo, nel suo parere, aveva chiesto la riformulazione, ponendo alcuni rilievi di natura finanziaria e nella stesura. L'emendamento, a firma di Tommaso Foti (Fratelli d'Italia), ha il seguente testo, così come compare sui resoconti della commissione. "Dopo l’articolo 78, aggiungere il seguente: Art. 78-bis. (Rifinanziamento del Fondo per il funzionamento degli impianti ippici) 1. Al fine di garantire la funzionalità degli impianti ippici attivi, nonché al fine di consentire l’utilizzo delle relative strutture da parte del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per le proprie finalità istituzionali, con conseguente ridefinizione degli obblighi in capo alle società di corse, è autorizzata la spesa di 4,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. 2. Con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1 tra gli impianti ippici attivi, con conseguente ridefinizione dei rapporti mediante accordi sostitutivi. Conseguentemente il Fondo di cui all’articolo 152, comma 3, è ridotto di 4,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. 78.022. (Nuova formulazione) Foti, Angelo Rossi, Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Cannata, Giorgianni, Lucaselli, Mascaretti, Tremaglia”.
IL MAXI EMENDAMENTO DEL GOVERNO – Del testo oggi all'esame dell'Aula di Montecitorio fa parte anche l'ormai noto maxi emendamento 4.1000 del Governo, che rende più corposo l'articolo 30 originario dedicato al gioco fissando la proroga (onerosa) di tutte le concessioni del settore al 31 dicembre 2024, allineandone le scadenze. Di seguito, ecco il testo integrale della parte sul gioco. “h) all’articolo 30: a) al comma 1: 1) al primo periodo, sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2023 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2024; 2) al secondo periodo, sostituire le parole da: 'ed è versato' fino alla fine del comma con le seguenti: 'ed è versato, per quanto dovuto nell’anno 2023, in due rate di pari importo entro il 15 luglio e il 1° ottobre di tale anno e, per quanto dovuto nell’anno 2024, in due rate di pari importo entro il 15 gennaio e il 1° giugno di tale anno'; b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: 1-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 1, sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2024: a) le concessioni per la raccolta del gioco del Bingo in scadenza il 31 marzo 2023. Gli importi che conseguentemente i concessionari corrispondono sono calcolati alle medesime condizioni e sono versati da ciascun concessionario con le medesime modalità previste dalle convenzioni accessive alle predette concessioni e dalla normativa vigente; il corrispettivo una tantum, calcolato in proporzione alla durata della proroga, è maggiorato del 15 per cento rispetto alla previsione delle norme in vigore ed è versato, per quanto dovuto nell’anno 2023, in due rate di pari importo entro il 15 luglio e il 1 ° ottobre di tale anno e, per quanto dovuto nell’anno 2024, in due rate di pari importo entro il 15 gennaio e il 1° giugno di tale anno; b) le concessioni di realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in scadenza il 29 giugno 2023. Gli importi che conseguentemente i concessionari corrispondono per la proroga sono determinati calcolando il corrispettivo unitario pagato per i nulla osta di esercizio degli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), e l’importo dei diritti novennali degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del medesimo testo unico, maggiorato del 15 per cento e proporzionato alla durata della proroga, posseduti da ciascun concessionario al 31 ottobre 2022. Il corrispettivo unitario pagato per i nulla osta di esercizio degli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del citato testo unico è integralmente versato nel 2023 da ciascun concessionario in due rate di pari importo entro il 15 luglio e il 1° ottobre di tale anno. L’importo dei diritti novennali degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del medesimo testo unico, maggiorato del 15 cento, è versato da ciascun concessionario, per quanto dovuto nell’anno 2023, in due rate di pari importo entro il 15 luglio e il 1° ottobre di tale anno e, per quanto dovuto nell’anno 2024, in due rate di pari importo entro il 15 gennaio e il 1° giugno di tale anno; c) le concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi virtuali, in scadenza il 30 giugno 2024. Gli importi che conseguentemente i concessionari corrispondono sono calcolati alle medesime condizioni previste dalle convenzioni accessive alle predette concessioni e dalla normativa vigente e sono versati da ciascun concessionario, maggiorati del 15 per cento, entro il 15 luglio 2024. 1-ter. Con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti gli obblighi, per i concessionari, di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla nuova definizione dei termini temporali delle proroghe disposte dai commi 1 e 1-bis”.
I SUB-EMENDAMENTI BOCCIATI - Sono stati presentati 232 sub-emendamenti agli emendamenti del Governo 4.1000, 57.01000 e 58.01000 riferiti al disegno di legge di bilancio. Fra quelli al 4.1000, risultano inammissibili, in ragione della materia trattata, alcune proposte: fra di loro si annoverano i due sub-emendamenti proposti dal Movimento cinque stelle in materia di gioco. Entrambi vedono come primo firmatario Andrea Quartini e propongono la decadenza automatica delle concessioni in scadenza il 31 dicembre 2022 e una proroga a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2023 ad importo maggiorato, nonché l'introduzione di un distanziometro inferiore a 300 metri per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e di 500 per quelli più grandi, rispetto a luoghi sensibili come scuole e ospedali, e di 200 metri da bancomat e compro-oro.
Si tratta, nel dettaglio, del 0.4.1000.102 (Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Torto, Donno, Carmina, Dell’Olio, Sportiello) relativo alla proroga onerosa delle concessioni, ritenuto inammissibile per carenza di compensazione, e del 0.4.1000.103 (Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Torto, Donno, Carmina, Dell’Olio, Sportiello), sull'introduzione di un distanziometro nazionale, ritenuto inammissibile per estraneità di materia.
IL DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO GIORGETTI - Per completezza d'informazione, e per capire cosa aspetta gli operatori di gioco, ricordiamo la versione originaria dell'articolo 30 contenuto nel disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 presentato dal ministro dell'Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti. “Art. 30. (Proroga della scadenza delle concessioni per l’esercizio e la raccolta di giochi pubblici) 1. Per il perseguimento della garanzia del gettito erariale, di un’effettiva e adeguata riorganizzazione del settore delle reti di raccolta dei giochi pubblici, che assicuri altresì la tutela della salute pubblica, nonché dell’esigenza di evoluzione delle pertinenti concessioni alle innovazioni tecnologiche quanto agli strumenti e agli ambiti di raccolta, con particolare riferimento alle nuove forme di intrattenimento e sport, anche virtuali, sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2023 le concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici, assegnate ai sensi dell’articoli 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009, n. 88, e dell’articolo 1, comma 935, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in scadenza al 31 dicembre 2022. Gli importi che conseguentemente i concessionari corrispondono sono calcolati alle medesime condizioni previste dalle convenzioni accessive alle predette concessioni e dalla normativa vigente; il corrispettivo una tantum, calcolato in proporzione alla durata della proroga, è maggiorato del 15 percento rispetto alla previsione delle norme in vigore ed è versato in due rate di pari importo con scadenza, rispettivamente, al 15 gennaio 2023 e al 1° giugno 2023”.
Nel Ddl originario poi ci sono altri due articoli in cui si parla di gioco. Nel numero 156 (Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e disposizioni relative), si legge: “17. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell’anno finanziario 2023, all’adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l’effettivo andamento delle relative riscossioni”.
Il numero 173 (Disposizioni diverse), invece recita: “15. Le somme stanziate sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del montepremi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall’articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle more dell’emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004”.