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Legge gioco Marche, la Giunta propone la modifica: al via l'iter in Consiglio

09 maggio 2023 - 11:17

Nella mattinata di domani, 10 maggio, alla commissione Sanità inizia l'esame della proposta di modifica della legge sul gioco delle Marche firmata dalla Giunta. Ecco i suoi capisaldi.

Scritto da Fm

© Consiglio regionale delle Marche - Pagina Facebook ufficiale

Cambi di gestione disciplinati, e non equiparati alle nuove aperture, distanziometro e limiti orari ridotti, stop alla retroattività: sono alcune delle misure contenute nella proposta di legge “Modifiche alla legge regionale n. 3/2017 - Norme per la prevenzione ed il trattamento del gioco d'azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network - DGR n. 556”, presentata al consiglio regionale delle Marche e calendarizzata per l'esame in commissione Sanità nella mattinata di domani, 10 maggio.

 

Una novità importante e molto attesa dagli operatori del comparto, per scongiurare il disastro occupazionale ed economico che si potrebbe abbattere sulle location di gioco del territorio a partire dal 31 luglio 2023 data in cui, salvo modifiche, scadrà la proroga dell'applicazione della legge regionale per il contrasto al gioco patologico varata nel 2017.

 

GIOCO LEGALE A RISCHIO ESPULSIONE - In regione si contano attualmente circa 10.500 posizioni lavorative nel settore del gioco lecito (di cui circa 2mila sono "dirette"), 40 aziende di gestione di apparecchi, 138 sale dedicate, 135 sale scommesse (impossibilitate a sostenere i costi di gestione senza l’offerta di apparecchi leciti), 2.231 esercizi generalisti (bar e tabacchi, attualmente ospitanti i congegni da gioco, per una base occupazionale di 8500 addetti), oltre a tutto l’indotto economico-industriale dei fornitori e dei professionisti collegati alle attività sopra citate.

Attività e occupati quasi a rischio azzeramento, se si considera che in base ad alcune perizie urbanistiche giurate commissionate dalle associazioni di categoria svolte per le città di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro la percentuale di insediamento possibile con l'applicazione della legge sul Gap è inferiore al 2 percento, di media

Senza dimenticare che secondo quanto previsto dalla legge del 2017 un’attività di gioco che inizia la sua attività lontano da tutti i luoghi sensibili dovrebbe chiudere nel caso un’attività presente nell’elenco previsto dalla legge regionale apra successivamente, che i cambi di gestione vengono equiparati a nuove attività e che ai Comuni viene assegnata la possibilità di disporre limitazioni temporali all’esercizio del gioco tramite apparecchi, prevedendo al riguardo fasce orarie giornaliere fino ad un massimo di 12 ore, anche in forma articolata.

LE PROPOSTE DELLA GIUNTA - Uno scenario critico, al quale prova a porre rimedio la Pdl di iniziativa della giunta regionale, che con una delibera ha approvato la proposta di modifica con un documento istruttorio predisposto dalla Direzione attività produttive ed imprese, adottando la procedura straordinaria - bypassando conferenza dei servizi e scheda di analisi di impatto della regolamentazione – “considerata l’urgenza derivante dalla necessità di fornire uno strumento legislativo innovativo e orientato al nuovo contesto socio economico, nel più breve tempo possibile, agli operatori del settore”, e confrontandosi con i rappresentanti delle organizzazioni di categoria e di Anci Marche.

Secondo quanto si legge nel testo visionato da GiocoNews, il punto centrale è l'articolo 5, in cui è “ vietato l’esercizio delle attività di cui all'articolo 3 nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito di cui all' articolo 110, comma 6, del regio decreto 773/1931 , in locali che si trovano a una distanza, inferiore a 200 metri per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti ed inferiore a 300 metri, per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti, calcolati secondo il percorso pedonale più breve nel rispetto delle disposizioni del Codice della strada, dai seguenti luoghi sensibili: a) gli istituti scolastici di ogni ordine e grado ad esclusione delle scuole dell’infanzia; b) le università; c) gli istituti di credito, sportelli atm e servizi di trasferimento denaro; d) gli esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati e altre attività creditizie; e) gli ospedali e le strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario; f) le strutture ricettive per categorie protette”.

Inoltre, “gli Enti locali possono stabilire per le tipologie di gioco delle fasce orarie fino a 6 ore complessive di interruzione quotidiana di gioco a tutela della salute pubblica in applicazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità che impongono di contemperare da un lato gli interessi economici degli imprenditori del settore e dall’altro l’interesse pubblico a prevenire fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo”.

All’art 5 è aggiunto il comma 7, per cui “gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6 del Rd 773/1931, sono collocati in ambienti separati dalle aree destinate all’attività principale dell’esercizio, anche mediante pannelli amovibili. La superficie complessiva di tali ambienti non può essere superiore a quella dedicata all’attività principale dell’esercizio”.

Viene aggiunto anche il comma 8, secondo cui “i Comuni possono dettare previsioni urbanistico-territoriali in ordine alla localizzazione delle sale da gioco e delle sale scommesse, nell'osservanza delle distanze minime da luoghi sensibili previste”.

Gli esercenti di sale, di altri esercizi e aree si adeguano alle disposizioni previste dall'articolo 5 entro un anno dall’entrata in vigore della legge.

ALL'ODG ANCHE IL PIANO DI CONTRASTO AL GAP - Nella seduta di domani della commissione Sanità si parlerà anche del “Piano Regionale integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio da Gioco d'azzardo patologico (Gap) e da nuove tecnologie e social network (dipendenze digitali)'. Annualità 2023-2025”, che si pone in continuità con il Piano 2019-2021, risponde alle disposizioni ministeriali, al fine di utilizzare le risorse del fondo nazionale vincolato per il Gap, ma anche alle disposizioni della l.r. 3/2017 che stabiliscono l’adozione di un Piano triennale di contrasto al Gap ed alle dipendenze digitali.

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