“Talune disposizioni in materia di pubblica sicurezza, eccedendo dalle competenze attribuite alla Regione Siciliana dallo Statuto speciale di autonomia e ponendosi in contrasto con la normativa statale, violano l’art. 117, secondo comma, lett. h), della Costituzione”.
Questa la motivazione con cui il Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Siciliana n. 18 del 21 luglio 2021 “Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24”, che ha disposto l'eliminazione del distanziometro (300 metri per i comuni inferiori ai 50mila abitanti, 500 metri per i comuni oltre 50mila) per le attività già in essere al momento dell'entrata in vigore della legge sul gioco del 2020.
COSA PREVEDE LA NORMA IMPUGNATA – Questo quanto prevede(va) il disegno di legge di modifica approvato a luglio di quest'anno. “All'articolo 6, della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24, è aggiunto il seguente comma: 10 bis. Ai fini di quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo, la stipulazione di un nuovo contratto da parte dell'originario contraente già autorizzato alla raccolta delle scommesse, anche con un differente concessionario, nel caso di risoluzione, scadenza, voltura della licenza o rescissione di un contratto in essere, non costituisce nuova installazione. Costituisce nuova installazione la cessione della licenza ad altro soggetto”.
LA DELUSIONE DI CARONIA - Sulla decisione del Governo Draghi arriva il commento della deputata dell'Assemblea regionale siciliana Marianna Caronia (Lega). “Ero stata l’unica a votare contro questa legge assurda, che sembrava fatta per favorire il gioco d’azzardo piuttosto che combattere le ludopatie. Mi spiace vedere che né il governo né la maggioranza hanno mostrato la sensibilità necessaria su un tema tanto delicato, che colpisce migliaia di famiglie, di tutti i ceti sociali. Purtroppo anche questo 'scivolone' espone l’Assemblea regionale alla critica sulla sua capacità di legiferare e, soprattutto, di farlo per il bene dei siciliani”.
L'ESEMPIO DEL PIEMONTE - La bocciatura della normativa siciliana arriva poche settimane dopo il caso del Piemonte, che
ha rischiato la stessa sorte a causa di alcuni “rilievi” mossi dal ministero dell'Interno in relazione a specifiche previsioni, il cui tenore sembra determinare invasioni della sfera di competenza statale in materia di 'ordine pubblico e sicurezza'.
Previsioni poi ritoccate nell'ambito della Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale anno 2021, che ha visto anche l'inserimento e l'approvazione di un
emendamento a firma del consigliere regionale Paolo Ruzzola (Forza Italia) affinché gli orari di interruzione per gli esercizi definiti come punti gioco (di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) vengano fissati in “dodici ore e trenta minuti al giorno, di cui dieci ore e trenta minuti consecutive nella fascia notturna dalle ore 23.00 alle ore 9.30 e due ore nella fascia diurna di uscita dalle scuole, dalle ore 12.30 alle ore 14.30”.
Ora resta da capire quali saranno i prossimi passi che Regione e Ars decideranno di intraprendere.