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Legge sul gioco del Lazio, sì definitivo dal Consiglio dei ministri

12 ottobre 2022 - 17:02

Nella sua ultima seduta il Consiglio dei ministri guidato da Mario Draghi delibera di non impugnare l'Assestamento di bilancio 2022-2024 del Lazio e quindi anche le nuove norme sul gioco.

Scritto da Redazione

Arriva la conferma definitiva per le norme sul gioco del Lazio inserite nella legge n° 16 “Assestamento delle previsioni di bilancio 2022-2024. Disposizioni varie”, approvata lo scorso luglio dal consiglio regionale.

 

Nella sua ultima seduta infatti il Consiglio dei ministri guidato dal premier uscente Mario Draghi ha deliberato di non impugnare la legge che, come noto, ha eliminato la retroattività del distanziometro introdotta dal Collegato di bilancio 2020, ma anche introdotto dei nuovi obblighi ai quali gli operatori dovranno adeguarsi entro la metà di gennaio 2023.

 

Di seguito, ricordiamo il testo integrale del subemendamento all'emendamento P2.19 e che è stato approvato dal consiglio regionale del Lazio, modificando la legge sul gioco.

 

1. Dopo l'articolo 3 della proposta di legge n. 338 del 12 luglio 2022, concernente "Assestamento delle previsioni di bilancio 2022-2024" è inscritto il seguente:

Art. 3-bis (Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2013, n. 5 'Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico (Gap)' e successive modificazioni)

1. Alla Lr 5/2013 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"1 Fermo restando il rispetto della normativa statale in materia, al fine di tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e prevenire fenomeni di Gap, l'apertura di nuove sale gioco è consentita a condizione che:

a) siano ubicate ad un raggio non inferiore a 250 metri da aree sensibili, quali istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani, centri anziani, strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale o luoghi di culto;

b) rispettino le seguenti prescrizioni:

1) riduzione della frequenza delle singole giocate a non meno di una giocata ogni trenta secondi per gli apparecchi indicati alle lette a) e b), del comma 6, dell'articolo 110 del Rd 772/1931 e successive modifiche;

2) separazione dello spazio dedicato agli apparecchi individuati alle lette a) e b), del comma 6, dell'articolo 110 del Rd 773/1931 dalla restante struttura complessivamente a disposizione per lo svolgimento delle attività, mediante installazione di pannelli o pareti divisorie, e distanziamento minimo di due metri tra i suddetti apparecchi;

3) pausa obbligatoria di cinque minuti dalle operazioni di gioco ogni trenta minuti consecutivi di utilizzo dell'apparecchio di gioco da parte del singolo cliente;

4) interdizione dal gioco ai soggetti in stato di manifesta ubriachezza, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 691 del codice penale;

5) divieto di fumo nei luoghi dove sono installate le postazioni per il gioco e collocazione delle postazioni installate dopo l'entrata in vigore della presente disposizione in luoghi dove siano assenti o disattivati gli impianti per l'aspirazione del fumo generato dall'uso di tabacchi o succedanei lavorati, combusti, riscaldati o vaporizzati;

6) interruzione dell'attività degli apparecchi indicati alle lettere a) e b), del comma 6, dell'articolo 110 del Rd 773/1931 e successive modifiche nelle fasce orarie individuate dai comuni, prevedendo una durata complessiva delle interruzioni non inferiore a otto ore al giorno;

7) fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del Rd 773/1931, divieto di ubicazione delle apparecchiature di gioco all'interno di istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, centri sportivi, luoghi di aggregazione giovanile di cui alla legge 28 agosto 1997 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza) e successive modifiche, centri anziani, strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale, luoghi di culto.";

b) dopo il comma 4, dell'articolo 6, è aggiunto il seguente:

"4 bis) L'Osservatorio presenta annualmente un'apposita relazione informativa alla commissione consiliare competente.".

c) l'articolo 11 bis è sostituito dal seguente:

"Art. 11-bis - Disposizioni transitorie

1. Agli esercizi pubblici e commerciali nonché alle sale da gioco già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e si applicano esclusivamente le limitazioni di cui dall'articolo 4, comma 1, lettera b).

2. Gli esercenti che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, gestiscono apparecchi per il gioco d'azzardo collocati all'interno di esercizi pubblici, sale da gioco, ovvero i titolari di concessioni si adeguano, entro i 150 giorni successivi a tale data, a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera b).

3. Nelle more dell'individuazione da parte dei comuni delle fasce orarie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), punto 6, si applicano le seguenti fasce orarie di interruzione dell'attività degli apparecchi indicati alle lettere a) e b) del comma 6, dell'articolo 110 del Rd 773/1931 e successive modifiche:

a) per dodici ore giornaliere complessive, di cui dieci ore consecutive nella fascia notturna e di ingresso scolastico dalle ore 23.00 alle ore 9.00 e 2 ore nella fascia diurna di uscita dalle scuole, dalle 12,30 alle 14,30, per gli esercizi aventi attività esclusiva o prevalente differente dal gioco regolamentato e nei quali non è vietato l'accesso ai minori;

b) per otto ore giornaliere complessive e consecutive, dalle 2 alle 10, per gli esercizi aventi il gioco regolamentato quale attività esclusiva o prevalente e nei quali è vietato l'accesso ai minori;".

d) All'articolo 12, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, reiterata per più di due volte, è disposta la chiusura dell'esercizio.".

 

2. All'Allegato A dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2021 n. 20 (Legge di stabilità regionale 2022), l'autorizzazione di spesa relativa all'articolo 4, comma 2, della legge regionale n. 5/2013, concernente le spese per la disinstallazione di apparecchi da gioco nell'ambito delle disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico (Gap), di cui al programma 04 "Interventi per soggetti a rischio ri esclusione sociale" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", titolo 1 "Spese correnti" è incrementata per euro 100.000,00 per l'anno 2023 e per euro 250.000,00 per l'anno 2024, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1".

 

  

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