Manovra: proroga concessioni gioco e distanziometro, ecco i sub-emendamenti del M5S
Il Movimento 5 stelle presenta due sub-emendamenti relativi alle misure per il gioco contenute nel maxi emendamento alla Manovra proposto dal Governo, ecco i testi integrali.
Dopo il maxi emendamento alla Manovra proposto dal Governo - contrassegnato dal numero 4.1000 e comprensivo della proroga onerosa di tutte le concessioni di gioco, allineate al 31 dicembre 2024 - ecco arrivare i sub-emendamenti a firma del Movimento cinque stelle in materia.
Entrambi recano come primo firmatario Andrea Quartini e propongono la decadenza automatica delle concessioni in scadenza il 31 dicembre 2022 e una proroga a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2023 ad importo maggiorato, nonché l'introduzione di un distanziometro inferiore a 300 metri per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e di 500 per quelli più grandi, rispetto a luoghi sensibili come scuole e ospedali, e di 200 metri da bancomat e compro-oro.
Il numero 0.4.1000.102. Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Torto, Donno, Carmina, Dell’Olio, Sportiello (M5S) recita: “All’emendamento del Governo 4.1000, alla lettera h), dopo le parole: articolo 30 aggiungere le seguenti: sostituire il comma 1 con i seguenti: 1. Per evitare effetti distorsivi causati da una interruzione del Servizio, e di pervenire ad un'effettiva e adeguata riorganizzazione delle reti di raccolta dei giochi pubblici, che consenta di modulare e contenere la raccolta ai fini della miglior tutela pubblica, nonché di integrare le innovazioni tecnologiche che possano meglio contrastare i fenomeni di elusione ed evasione fiscale, l’infiltrazione mafiosa e l’illegalità e di integrare nell’offerta nuove forme di intrattenimento e sport, anche virtuali, le concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici, assegnate ai sensi dell'articoli 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009, n. 88, e dell'articolo 1, comma 935, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in scadenza al 31 dicembre 2022 non sono prorogate automaticamente e, pertanto, decadono.
2. Eventuali richieste di proroga a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2023 sono soggette ad importi, che i concessionari dovranno corrispondere, calcolati aggiungendo un importo una tantum pari all’incrementato del profitto realizzato nell'anno 2020 rispetto all’anno 2019, oltre ad un importo da corrispondere calcolato alle condizioni previste dalle convenzioni accessive alle predette concessioni e dalla normativa vigente, incrementate – per ogni concessionario - dei costi sostenuti dal servizio sanitario nazionale per le attività di prevenzione e contrasto al gioco patologico.
Conseguentemente sopprimere le lettere a), b) c) e d)”.
Questo il testo del sub-emendamento 0.4.1000.103. Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Torto, Donno, Carmina, Dell’Olio, Sportiello (M5S): “All’emendamento del Governo 4.1000, alla lettera h), alinea lettera b), sostituire il comma 1- bis con il seguente: “1-bis. Nell'ambito della tutela della salute di cui al comma 1, per tutelare determinate categorie di soggetti vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco d’azzardo, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), e comma 7, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in locali che si trovano a una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a 300 metri per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e non inferiore a 500 metri per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti da istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, e a una distanza inferiore a 200 metri da apparecchi elettronici idonei al prelievo di denaro contante o da esercizi commerciali che svolgono le attività indicate nell'articolo 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7. I comuni possono stabilire ulteriori luoghi sensibili o distanze territoriali maggiori di quelle prescritte dal presente articolo e conseguentemente negare l’autorizzazione di cui al comma 1 tenendo conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico o il disturbo della quiete e della salute pubbliche. Sono fatti salvi leggi regionali o regolamenti comunali vigenti più restrittivi rispetto ai vincoli disposti dal presente comma".