Dopo il via libera della Camera, nelle prime ore del mattino del 24 dicembre, il disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, approvato dalla Camera, è stato trasmesso al Senato (A.S. 442), che contiene la proroga a fine 24 delle concessioni dei giochi e lo stanziamento di un fondo per l'ippica. L'Assemblea di Palazzo Madama è convocata oggi, martedì 27 dicembre alle 14, per l'avvio della sessione di bilancio con le comunicazioni del Presidente ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento, sul contenuto del ddl. Ovviamente, il testo è blindato ed è corsa contro il tempo per scongiurare l'esercizio provvisorio se il testo non fosse approvato e pubblicato in Gazzetta entro il 31 dicembre, una ipotesi che in verità appare remota.
Dopo la seduta del 27, il calendario prevede che l’Assemblea di Palazzo Madama si riunisca il 28 dalle 9,30 e il 29 sempre dalle 9,30: quest’ultima convocazione contiene però la specifica “se necessaria”. L’ipotesi, quindi, è che il 29 la manovra possa essere già stata licenziata.
Nel testo trasmesso al Senato, il "vecchio" articolo 30, quello riferito alla proroga di scadenza delle concessioni per l'esercizio e la raccolta di giochi pubblichi, è diventano i commi da 123 a 125 dell'articolo 1 (unico) del testo che la Camera si appresta ad approvare entro il 29 dicembre, dopo un esame lampo da parte della commissione Bilancio.
LE DISPOSIZIONI SUI GIOCHI - Come ricordano i tecnici di Palazzo Madama nel dossier di documentazione, il comma 123, come modificato dalla Camera dei deputati, proroga, a titolo oneroso, fino al 31 dicembre 2024, talune concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici in scadenza al 31 dicembre 2022. Il comma 124, introdotto dalla Camera dei deputati, reca la proroga alla medesima data del 31 dicembre 2024 delle concessioni: per la raccolta del gioco del Bingo in scadenza il 31 marzo 2023; per la realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento, in
scadenza il 29 giugno 2023; delle concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi virtuali, in scadenza
il 30 giugno 2024", Inoltre, "si demanda ad una determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli la definizione della disciplina inerente agli obblighi, posti in capo ai concessionari, di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate al periodo di proroga delle concessioni (comma 125).
Il comma 123 specifica che gli importi dovuti dai concessionari a seguito della proroga in esame sono calcolati alle medesime condizioni previste dalle convenzioni accessive alle concessioni e dalla normativa vigente.
Dispone altresì una maggiorazione del 15 percento del corrispettivo una tantum versato dai concessionari interessati, calcolata in proporzione alla durata della proroga.
Tale somma è versata in due rate di pari importo con scadenza: al 15 luglio ed al 1° ottobre 2023, per quanto dovuto per il 2023; al 15 gennaio e al 1° giugno 2024, per quanto dovuto per il 2024.
L’articolo 1, comma 935, della citata legge n. 208 del 2015 reca disciplina concernente la gara per il gioco a distanza: ai fini di un riallineamento temporale al 31 dicembre 2022 tale disposizione prevedeva un bando di gara – da emanarsi entro il 31 luglio 2016 - per selezionare, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, 120 concessioni, previo versamento di un corrispettivo una tantum, per la durata della concessione, pari a 200.000 euro. Il comma 933 del medesimo articolo 1 stabilisce che i concessionari per la raccolta delle scommesse
e per la raccolta del gioco a distanza proseguono le loro attività fino alla sottoscrizione delle nuove concessioni, a condizione che presentino domanda di partecipazione ai nuovi bandi. Prima dell’entrata in vigore di tale norma della legge di stabilità 2016, tali concessioni risultavano in scadenza al 30 giugno 2016.
Il comma 935 citato si applica alle concessioni relative alla raccolta a distanza dei giochi di cui all'articolo 24, comma 11, lettere da a) ad f), della legge n. 88 del 2009, ossia:
a) scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su eventi, anche simulati, sportivi, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi;
b) concorsi a pronostici sportivi e ippici;
c) giochi di ippica nazionale;
d) giochi di abilità;
e) scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori;
f) bingo.
L’articolo 24 della legge n. 88 del 2009, al comma 13, lettera a) - lettera richiamata dalle disposizioni in epigrafe - stabilisce che l'esercizio e la raccolta a distanza di uno o più dei giochi qui sopra elencati è consentito ai soggetti in possesso di requisiti e che assumono taluni obblighi (ivi specificati, al comma 15) ai quali l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato attribuisce la relativa concessione.
Per completezza di informazione i tecnici rammentano che la lettera b) del medesimo comma 13 reca una disposizione inerente ai soggetti già titolari di concessione alla data di entrata in vigore della legge n. 88 del 2009.
Secondo quanto rappresentato dalla relazione illustrativa al disegno di legge originario, attualmente sono attive 93 concessioni per la raccolta del gioco a distanza: 34 concessioni sono state assegnate in esito alla gara pubblica svolta in ossequio alla previsione recata dall’articolo 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009 n 88 e 59 concessioni in esito alla gara svolta in attuazione dell’articolo 1 comma 935 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
A seguito delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati, come sopra accennato, sono state prorogate al 31 dicembre 2024 anche le concessioni per la raccolta del Bingo e per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi virtuali.
Anche per queste proroghe, le disposizioni in esame specificano che gli importi dovuti dai concessionari, a seguito della proroga, sono calcolati alle medesime condizioni previste dalle convenzioni accessive alle concessioni e dalla normativa vigente.
Si prevede, inoltre, una maggiorazione del 15 percento del corrispettivo una tantum versato dai concessionari interessati, calcolata in proporzione alla durata della proroga. Tale somma è versata: riguardo al Bingo (in scadenza il 31 marzo 2023) in due rate di pari importo entro il 15 luglio ed il 1° ottobre 2023 per quanto dovuto nell’anno 2023; entro il 15 gennaio ed il 1° giugno 2024, per quanto dovuto nell’anno 2024; riguardo alla raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi virtuali (in scadenza il 30 giugno 2024) entro il 15 luglio dell’anno 2024.
Ulteriore proroga riguarda le concessioni (in scadenza il 29 giugno 2023) di realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento.
La disposizione in parola fa riferimento agli apparecchi idonei per il gioco lecito disciplinati dall’art. 110, comma 6, del Tulps (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931). Analogamente ai casi precedenti, si dispone un incremento del 15 percento degli importi dovuti dai concessionari, ragguagliato alla durata della proroga, in relazione agli apparecchi posseduti al 31 ottobre 2022. Tale maggiorazione si applica al corrispettivo unitario pagato per i nulla osta di esercizio degli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e l’importo dei diritti novennali degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b) del Tulps.
Quanto al pagamento, si prevede che: il corrispettivo unitario pagato per i nulla osta di esercizio degli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) è integralmente versato nel 2023 da ciascun concessionario in due rate di pari importo entro il 15 luglio ed il 1° ottobre di tale anno; l’importo dei diritti novennali degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b) del Tulps, maggiorato del 15 percento, è versato da ciascun concessionario, per quanto dovuto nell’anno 2023, in due rate di pari importo entro il 15 luglio ed il 1° ottobre di tale anno e, per quanto dovuto nell’anno 2024, in due rate di pari importo entro il 15 gennaio ed il 1° giugno di tale anno.
A tale riguardo si rammenta che la legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 2019) ha disciplinato, all’articolo 1, commi da 727 a 730, stabilisce l'indizione di una gara per l'affidamento da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di una serie di concessioni, allora in scadenza, per la gestione di apparecchi da gioco con vincita in denaro. Il comma 729, tra l’altro, ha fissato la durata delle concessioni in nove anni, non rinnovabile. In caso di aggiudicazione, le somme dovute devono essere versate in due rate: la prima, pari al cinquanta per cento della base d'asta, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione della concessione e la seconda, pari alla differenza tra l'offerta presentata e il versamento effettuato entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione di concessione.
Le finalità dichiarate delle disposizioni in esame sono il perseguimento della garanzia del gettito erariale, di un’effettiva e adeguata riorganizzazione del settore delle reti di raccolta dei giochi pubblici - ferma restando la tutela della salute pubblica - nonché dell’esigenza di evoluzione delle pertinenti concessioni (ivi compresi i relativi strumenti e gli ambiti di raccolta) alle innovazioni tecnologiche, con particolare riferimento alle nuove forme di intrattenimento e sport, anche virtuali.
Si segnala che, secondo i dati comunicati dal Mef -Dipartimento delle finanze, nel 2021 le entrate totali relative ai giochi (che includono varie imposte classificate come entrate erariali sia dirette che indirette) sono risultate pari a 12.407 milioni di euro; considerando solo le imposte indirette, il gettito delle attività da gioco (lotto, lotterie e delle altre attività di gioco) è di 11.712 milioni di euro (estratto da: temaweb “Giochi” nel portale della documentazione della Camera dei deputati).
LE NORME SULL'IPPICA - I commi 441 e 442 regolamentano invece la funzionalità degli impianti ippici.
L’articolo 1, commi 441-442, introdotto durante l’esame parlamentare, è volto ad autorizzare la spesa di 4,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 al fine di garantire la funzionalità degli impianti ippici attivi, nonché al fine di consentire l’utilizzo delle relative strutture da parte del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per le proprie finalità istituzionali.
L’articolo è volto ad autorizzare la spesa di 4,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 al fine di garantire la funzionalità degli impianti ippici attivi, nonché al fine di consentire l’utilizzo delle relative strutture da parte del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per le proprie finalità istituzionali con conseguente ridefinizione degli obblighi in capo alle società di corse.
I criteri di riparto delle risorse tra gli impianti ippici attivi, con conseguente ridefinizione dei rapporti mediante accordi sostitutivi sono stabiliti con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
I tecnici osservano che la disposizione in esame non prevede il termine temporale entro il quale deve essere adottato il decreto ministeriale che prevede i criteri di riparto delle risorse tra gli impianti ippici attivi.
Si ricorda che la legge di bilancio 2022 (L.n. 234/2021) all’articolo 1, commi 870-871, ha istituito un fondo di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 al fine di garantire il funzionamento degli impianti ippici di recente apertura. I criteri di riparto delle risorse tra gli impianti ippici aperti nel 2021 sono stabiliti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (ora Masaf).