Modifica legge gioco Marche: l'iter prosegue, e intanto c'è l'ok di Cal e Crel
Le proposte di legge per la modifica delle norme sul gioco delle Marche e l'approvazione del Piano per il contrasto al Gap attese all'esame della commissione Sanità. Intanto arrivano i pareri favorevoli di Cal e Crel.
La prossima settimana sarà fondamentale, nelle Marche, per la regolamentazione futura del comparto del gioco pubblico.
Per mercoledì 19 luglio al consiglio regionale è infatti in programma la seduta della commissione Sanità nella quale si parlerà della “Proposta di deliberazione di competenza del Consiglio regionale concernente: "L.R. 3/2017, art. 9, c. 1. e s.m.i. - Piano Regionale integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio da Gioco d'azzardo patologico (Gap) e da nuove tecnologie e social network (dipendenze digitali)”. Annualità 2023-2025’” e della proposta di legge n. 186/2023 “Modifiche alla legge regionale n. 3/2017 - Norme per la prevenzione ed il trattamento del gioco d'azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network - Dgr n. 556” (la quale ha visto la correzione di alcuni errori formali).
Una seduta propedeutica all'approdo di tali proposte all'esame dell'Aula, a pochi giorni dal 31 luglio, termine entro il quale, in assenza di modifiche alla normativa esistente, gli operatori del territorio marchigiano dovranno adeguarsi al distanziometro.
Nel frattempo, sulla proposta di legge n.186/2023 sono arrivati i pareri favorevoli sia dal Crel - Consiglio regionale dell'economia e del lavoro sia del Cal - Consiglio delle autonomie locali.
Si tratta di “pareri non vincolanti”, ma comunque molto importanti per il prosieguo del confronto politico sulla proposta di legge.
LA PROPOSTA DELLA GIUNTA - A maggio la giunta regionale con una delibera ha approvato la proposta di modifica, il cui punto centrale è l'articolo 5, in cui è “ vietato l’esercizio delle attività di cui all'articolo 3 nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito di cui all' articolo 110, comma 6, del regio decreto 773/1931, in locali che si trovano a una distanza, inferiore a 200 metri per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti ed inferiore a 300 metri, per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti, calcolati secondo il percorso pedonale più breve nel rispetto delle disposizioni del Codice della strada, dai seguenti luoghi sensibili: a) gli istituti scolastici di ogni ordine e grado ad esclusione delle scuole dell’infanzia; b) le università; c) gli istituti di credito, sportelli atm e servizi di trasferimento denaro; d) gli esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati e altre attività creditizie; e) gli ospedali e le strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario; f) le strutture ricettive per categorie protette”.
Inoltre, “gli Enti locali possono stabilire per le tipologie di gioco delle fasce orarie fino a 6 ore complessive di interruzione quotidiana di gioco a tutela della salute pubblica in applicazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità che impongono di contemperare da un lato gli interessi economici degli imprenditori del settore e dall’altro l’interesse pubblico a prevenire fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo”.
All’art 5 è aggiunto il comma 7, per cui “gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6 del Rd 773/1931, sono collocati in ambienti separati dalle aree destinate all’attività principale dell’esercizio, anche mediante pannelli amovibili. La superficie complessiva di tali ambienti non può essere superiore a quella dedicata all’attività principale dell’esercizio”.
Viene aggiunto anche il comma 8, secondo cui “i Comuni possono dettare previsioni urbanistico-territoriali in ordine alla localizzazione delle sale da gioco e delle sale scommesse, nell'osservanza delle distanze minime da luoghi sensibili previste”.
Gli esercenti di sale, di altri esercizi e aree si adeguano alle disposizioni previste dall'articolo 5 entro un anno dall’entrata in vigore della legge.
LA PREVENZIONE DEL GAP – In parallelo la Regione Marche agisce anche in materia di prevenzione del gioco patologico. “Il Piano regionale integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio da gioco d'azzardo patologico (Gap) e da nuove tecnologie e social network (dipendenze digitali)'. Annualità 2023-2025”, che si pone in continuità con il Piano 2019-2021, risponde alle disposizioni ministeriali, al fine di utilizzare le risorse del fondo nazionale vincolato per il Gap, ma anche alle disposizioni della l.r. 3/2017 che stabiliscono l’adozione di un Piano triennale di contrasto al Gap ed alle dipendenze digitali.
Nella relazione che accompagna la proposta di atto amministrativo, si legge che le risorse necessarie a finanziare il Piano regionale Gap 2019-2021 ammontavano complessivamente a oltre 5 milioni di euro (contro i 4.790.379,82 previsti per il triennio 2023-2025) e si evidenzia il ritardo nella sua attuazione, innanzitutto a causa della pandemia di Covid, ma anche per problematiche di tipo amministrativo/burocratico degli uffici preposti dell'Azienda sanitaria unica regionale, con lo slittamento della pubblicazione delle manifestazioni di interesse e dei bandi di gara per l’assegnazione dei fondi necessari alla realizzazione dei progetti previsti nei Programmi territoriali. A pesare anche la mancanza di personale per realizzare le attività programmate, e il mancato avvio delle procedure di reclutamento.