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Riordino gioco, Alesse (Adm): 'Stop alle skin, attivazione eliminerebbe ogni convenienza'

28 febbraio 2024 - 13:44

Il direttore generale dell'Agenzia dogane e monopoli chiarisce, nella memoria depositata in commissione Finanze del Senato, alcuni aspetti dello Schema di riordino, tra i quali il divieto alle skin, aspetti economici sul costo delle concessioni e questioni sulla protezione dei giocatori.

Scritto da Dd
Alesse Roberto - Adm - Commissione Finanze Senato.png

"I concessionari non potranno più attivare le cosiddette skin. La possibilità di ottenere l’attivazione di skin, collegati alla singola concessione, seppur a pagamento, eliminerebbe ogni convenienza del concessionario nell’acquisizione di più concessioni."

Lo si legge nelle risposte che il direttore generale dell'Agenzia dogane e monopoli, Roberto Alesse, ha depositato ieri, 27 febbraio, in commissione Finanze al Senato, in occasione dell'audizione sull'attività delle Agenzie fiscali italiane. Si tratta delle risposte ai quesiti posti ad Adm dalla commissione del Senato relativamente allo Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza (Atto del Governo n. 116).

 

I QUESITI, E LE RISPOSTE DI ALESSE

Il primo quesito riguarda l'utilizzo dati reddituali per il controllo dei limiti di gioco.

"Nelle diverse forme di limitazione del gioco previste dall’articolo 15 del decreto delegato è previsto espressamente, al comma 1, lettera b) la 'presenza di limitazioni, basate sugli importi depositati sul conto di gioco di ciascun giocatore in un periodo di tempo predefinito, stabilite dal concessionario, secondo l’età del giocatore e i suoi comportamenti di gioco, in base a protocolli basati sulle migliori pratiche internazionali di settore e approvati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli'. Tale misura, pertanto, già in qualche modo collega le eventuali limitazioni all’età del giocatore, ai suoi comportamenti di gioco e ad un aspetto di tipo finanziario e cioè gli importi depositati sul conto di gioco di ciascun giocatore in un determinato periodo di tempo. Tali importi sono naturalmente conosciuti dal concessionario e sono direttamente collegati all’attività di gioco. Immaginare un collegamento delle possibilità di gioco e dei relativi limiti alla situazione reddituale del giocatore si porrebbe in contrasto ai principi basilari del diritto alla privacy, in quanto si dovrebbe consentire a dei soggetti privati come i concessionari di accedere a dati sensibili, di tipo finanziario, di ogni individuo che si registra. Rappresenterebbe, inoltre, un’indebita e, probabilmente, incostituzionale intrusione dello Stato in attività strettamente personali che sarebbero collegate al livello reddituale violando i principi di parità di trattamento e di uguaglianza della Costituzione. Né potrebbe soccorrere il richiamo al principio di proporzionalità del trattamento fiscale, non trattandosi di tributi o di imposte ma di partecipazione ad un’attività lecita che genera sì gettito erariale ma non parametrabile al reddito.

In merito alla possibilità di attivazione di skin previo pagamento di un fee l'Agenzia risponde che "l’articolo 6, comma 5, lett. o) dello schema di decreto delegato prevede, fra le condizioni per la partecipazione alla gara, l’attivazione da parte del concessionario “previa autorizzazione dell’Agenzia e compatibilmente con le specifiche regole tecniche da essa stabilite, di un sito internet con dominio di primo livello nazionale direttamente gestito dal medesimo, collegato alla propria concessione e di sua proprietà con esclusione della possibilità per il medesimo concessionario di mettere il riferito sito a disposizione di soggetti terzi con qualsiasi soluzione tecnica o di interfaccia” e alla successiva lett. p). “il limite numerico massimo di cinque concessioni che possono essere chieste da un singolo gruppo societario”. Al successivo comma 6, lett. d) è poi riconosciuta la “facoltà per ogni concessionario di attivare sul proprio sito internet, previa autorizzazione dell’Agenzia e compatibilmente con le specifiche regole tecniche che la stessa stabilisce, esclusivamente una sola ‘app’ per ciascuno dei giochi oggetto di concessione”. Ne deriva che i concessionari non potranno più attivare le cd skin, cioè siti collegati alla propria piattaforma di gioco, con interfaccia grafica, marchio, indirizzo internet non direttamente riconducibile al concessionario e, spesso, oggetto di cessione a diverso soggetto (attualmente vi sono concessionari che hanno attivato oltre 50 skin). La scelta di tale divieto è collegata all’esigenza di trasparenza nei confronti del giocatore, di certezza nelle responsabilità e nel controllo delle società che gestiscono le skin e dal punto di vista erariale nell’obiettivo di massimizzazione del gettito. Molti attuali concessionari sono titolari di diversi marchi commerciali per i quali, pertanto, dovranno acquisire più concessioni. La possibilità di ottenere l’attivazione di skin, collegati alla singola concessione, seppur a pagamento, eliminerebbe ogni convenienza del concessionario nell’acquisizione di più concessioni, potendo acquisirne solo una e attivando poi le correlate skin, con conseguente riduzione del gettito erariale proveniente dalla gara. Nel merito, si ritiene che le necessarie diversificazioni commerciali dell’offerta collegate ai singoli giochi ben possa attuarsi attraverso la possibilità, prevista dallo schema di decreto delegato, di attivare, previa autorizzazione dell’Agenzia, una ‘app’ per ciascuno dei giochi oggetto di concessione.

Chiedono quindi i commissari quali sono le misure contro il gioco ludopatico e per il contrasto del gioco dei minori (domanda del senatore Orsomarso).

"Lo schema di decreto delegato, fin dall’elencazione dei principi fondamentali da osservare nell’esercizio del gioco pubblico, contenuti all’articolo 3, cita espressamente lo “sviluppo del gioco sicuro, volto ad assicurare la tutela del giocatore, specie se appartenente a fasce deboli, sia dal punto di vista della salute sia da quello dell’ordine pubblico e della sicurezza rispetto a fenomeni criminali”, nonché la “promozione del gioco responsabile, diretto a evitare forme anomale o distorte delle giocate o comunque suscettibili di generare dipendenza patologica nel giocatore”. Entrambi i principi spingono sull’esigenza e sull’obbligo che il gioco pubblico in Italia assicuri la tutela del giocatore dal punto di vista della salute ed eviti anomalie e distorsioni suscettibili di generare dipendenza patologica. Non si possono avere indicazioni di principio più chiare e univoche: il gioco deve essere sicuro, non solo passivamente, con l’imposizione di limiti, esclusioni, divieti ma, anzi, proattivamente assicurando, con tutti i mezzi, la tutela del giocatore dai rischi del gioco patologico. Tale concetto è rafforzato dal successivo principio che impone il divieto di giochi che siano suscettibili di creare dipendenza patologica. Si tratta, a ben vedere, di impegni assoluti che intendono garantire un gioco che in alcun modo produca dipendenza patologica, sottolineandone, anzi, i rischi e la necessità di aumentare la tutela della salute. Tale principio, nel provvedimento, si fa regola e direttiva precisa in più parti: ad esempio, quando, fin dal momento di presentazione della domanda di gara per il rilascio delle concessioni, si richiede, all’articolo 6, comma 6, lett. e), l’assunzione dell’obbligo di adozione e messa a disposizione dei meccanismi di tutela e protezione del giocatore. Quando, all’articolo 14, si scrive a chiare lettere che 'Obiettivo primario della disciplina dei giochi pubblici ammessi in Italia è quello di perseguire piena e affidabile protezione della salute del giocatore attraverso misure idonee a prevenire ogni modalità di gioco che possa generare disturbi patologici del comportamento o forme di ludopatia' e che a tal fine lo svolgimento del gioco, in funzione di tutela della salute dovrà essere supportato 'da idonei strumenti di tecnologia avanzata, con particolare riguardo anche agli strumenti dell’intelligenza artificiale'. O ancora quando istituisce una Consulta permanente dei giochi pubblici ammessi in Italia con lo scopo di monitorare l’andamento delle attività di gioco e i loro effetti sulla salute dei giocatori, nonché di proporre al Governo misure ed interventi idonei allo scopo di contrastare lo sviluppo di ludopatia. Tale Consulta si pone non in sostituzione dell’Osservatorio sul gioco d’azzardo patologico, operante presso il Ministero della Salute ma lo affianca, avendo componenti, competenze e funzioni diverse. Le misure di prevenzione e riduzione del rischio elencate, in parte tecnologiche, in parte amministrative saranno sviluppate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nei successivi provvedimenti attuativi rivolti ai concessionari e saranno sottoposte a monitoraggio e controllo proprio dalla Consulta, ferme restando le competenze dell’Osservatorio. In tal senso è illuminante il successivo articolo 15 dello schema di decreto delegato che, senza alcun tipo di fraintendimento, detta ben 8 criteri a cui dovranno adeguarsi i sistemi di gioco dei concessionari finalizzati alla tutela e alla protezione del giocatore dal gioco patologico. Si tratta di: - misure di autolimitazione al gioco in termini di tempo, spesa e perdita di denaro; - limitazioni, basate sugli importi depositati sul conto di gioco, secondo l’età del giocatore e i suoi comportamenti di gioco, secondo le migliori pratiche internazionali di settore; - messaggi automatici durante il gioco che richiamino l’attenzione del giocatore sul tempo passato nel gioco su quanto si è speso e sul superamento dei limiti preimpostati; - obbligo di avere nei siti di gioco contenuti obbligatori di informazione sul gioco problematico e sugli strumenti offerti di prevenzione e supporto; - strumenti di autoesclusione dal gioco, temporaneo o anche definitivo; - attivazione di canali di contatto ed assistenza a disposizione dei giocatori, nonché formazione obbligatoria degli operatori dei call center di contatto con i giocatori; - monitoraggio dei livelli di rischio associati ai singoli giochi; - presenza di strumenti idonei a consentire al concessionario un maggiore controllo sul grado di partecipazione al gioco dei giocatori più esposti al rischio di gioco patologico. Misure nelle quali appare evidente l’attenzione riposta dal Governo nella tutela dei giocatori dal rischio di gioco d’azzardo patologico, con strumenti all’avanguardia in Europa e tali da creare una rete di assistenza, protezione e salvaguardia. Misure non lasciate solo alle scelte del giocatore ma imposte dallo Stato e sui quali saranno effettuati specifici controlli. Parallelamente agli strumenti di riduzione del rischio da gioco patologico saranno mantenuti e rafforzati i controlli sul web per l’inibizione dei siti illegali e, per eliminare o quantomeno ridurre al massimo il rischio di accesso al gioco on line da parte dei minori, l’Agenzia implementerà un sistema di apertura e accesso ai conti di gioco e al gioco stesso tramite SPID o altro strumento di identificazione informatica a doppio fattore di sicurezza.

Sull’aumento delle misure di controllo e le limitazioni, queste possono costituire un incentivo per i giocatori a rivolgersi alle piattaforme estere illegali?

"L’esigenza di tutela della salute dei giocatori e dei minori non può recedere di fronte ad alcun altro interesse seppur importante. È indubitabile che l’aumento delle misure di controllo e le limitazioni al gioco possono favorire i bookmaker privi di concessione e gli illegali, in quanto potrebbero offrire un prodotto non solo più conveniente e remunerativo ma anche più 'gradevole' per il giocatore. In questo senso diventa fondamentale l’attività di contrasto al gioco illegale, anch’esso oggetto di potenziamento con lo schema di decreto delegato. L’articolo 22 del decreto prevede da un lato misure di tipo finanziario che intendono inaridire i flussi finanziari nei confronti degli operatori illegali individuando con regolamento, le modalità, da adottare di concerto con la Banca d’Italia, per impedire ai prestatori di servizi di pagamento la gestione di operazioni di raccolta e di versamento di somme, relative ad operazioni di gioco, a favore o per conto di soggetti privi della predetta concessione, intervenendo, pertanto, direttamente sugli operatori finanziari. Dall’altro l’utilizzo di misure informatiche, anche implicanti il ricorso a soluzioni di intelligenza artificiale, da parte dell’Agenzia, d’intesa con la Guardia di Finanza e avvalendosi del partner tecnologico Sogei preordinate alla individuazione dei siti informatici, cui inibire l’accesso, di offerta di gioco a distanza non legale in quanto non riferiti ai concessionari autorizzati, aumentandone la conoscenza da parte del pubblico, al fine accrescere la consapevolezza del giocatore di avere a che fare con operatori illegali e prevedendo forti sanzioni amministrative fino a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata nei confronti di fornitori di servizi di rete, fornitori di connettività alla rete internet, gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, nonché ai prestatori di servizi di pagamento che violino l’obbligo imposto dall’Agenzia di inibire l’utilizzazione delle reti delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi, fatta salva l’eventuale responsabilità penale. Già adesso tale attività ha portato per il solo 2023 all’inibizione di 492 siti illegali da parte dell’Agenzia e nei primi 2 mesi del 2024 all’inibizione di altri 245 siti. L’utilizzo dei big data e delle soluzioni di intelligenza artificiale, unitamente ad un rafforzamento della collaborazione e del coordinamento con le Forze dell’ordine e, in particolare, con la Guardia di Finanza, sicuramente potranno ridurre il rischio del ricorso da parte dei giocatori alle piattaforme illegali".

Chiede quindi la commissione Finanze del Senato di chiarire le motivazioni sottostanti alla fissazione della base d’asta a 1 miliardo di euro per la gara del gioco del lotto.

"All’esito dell’esame del delegato sul gioco on line, la Commissione finanze della Camera ha espresso l’indicazione che fosse prontamente bandita la gara per l’affidamento della raccolta automatizzata del gioco del lotto e gli altri giochi numerici a quota fissa con base d’asta fissata a 1 miliardo di euro. Sulla base degli approfondimenti e delle stime svolte, si ritiene che tale base d’asta possa ritenersi congrua in quanto, in considerazione dell’aggio fissato al 6 percento per il concessionario, la gestione della concessione darebbe luogo al conseguimento di utili significativi rendendo proficua la gestione. Si potrebbero addirittura generare dei significativi rialzi nelle offerte presentate. Nella tabella che segue è rappresentata la ripartizione, sui nove anni di durata della concessione, dei presumibili costi di gestione e di investimento che il concessionario dovrebbe sostenere, considerando tra i costi sia l’una tantum, che gli ulteriori oneri aziendali operativi e d’investimento. In base alla raccolta attesa nel periodo e al corrispondente aggio del concessionario si determinerebbe una stima del compenso al concessionario, al netto dei costi sopra descritti, di circa 222 milioni l’anno. Tale compenso, ovviamente, decrescerebbe all’aumentare dell’offerta.

Infine, chiosa Adm, si ribadisce l’inopportunità di procedere alla gara del “gratta e vinci” in considerazione della scadenza al 30 settembre 2028 della concessione vigente. Procedere alla nuova gara quattro anni prima della scadenza comporterebbe un ingente anticipato impegno finanziario, per i relativi investimenti, per l’eventuale nuovo affidatario, ed avrebbe un comprensibile effetto di deresponsabilizzazione dell’attuale concessionario.

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