C'è la bollinatura della Ragioneria dello Stato sul decreto legislativo attuativo della riforma fiscale riguardante il riordino del gioco online.
Il testo, disponibile integralmente in allegato, si discosta leggermente e non in maniera sostanziale da quello approvato in prima lettura dal Consiglio dei ministri del 19 dicembre.
Al centro c'è ovviamente la procedura di gara pubblica bandita per l'assegnazione delle concessioni per il gioco a distanza.
“La concessione ai soggetti di cui ai commi 3 e 4, primo periodo, è rilasciata dall’Agenzia, all’esito di gara pubblica, cui si può partecipare anche nelle forme di aggregazione previste dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e subordinatamente al rispetto, per chi partecipa alla gara”di diversi “requisiti e condizioni, da prevedere nel bando di gara e valevoli per l’intera durata della concessione”, fra i quali figura il “versamento di un corrispettivo una tantum, di importo pari a sette milioni di euro per ogni concessione richiesta, nella misura di quattro milioni di euro all’atto dell’aggiudicazione e tre milioni di euro all’atto della effettiva assunzione del servizio del gioco da parte dell’aggiudicatario, da attivarsi, comunque, non oltre sei mesi dal rilascio della concessione, fermo restando il limite numerico massimo di cinque concessioni che possono essere chieste da un singolo gruppo societario”.
Nel testo viene chiarito, con un'aggiunta, che “restano ferme le competenze del Ministero dell’interno in materia di giochi pubblici ai fini della tutela dell’ordine e sicurezza pubblici”.
Altro punto importante è quello riguardante i Pvr - punti vendita ricarica, ai quali è dedicato l'articolo 13: "L’Agenzia istituisce e tiene, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l’albo per la registrazione, esclusivamente con modalità telematiche, dei titolari di rivendite, ordinarie o speciali, di generi di monopolio autorizzati alla raccolta di giochi pubblici, nonché dei soggetti che esercitano attività di punti vendita ricariche titolari di autorizzazione ai sensi degli articoli 86 ovvero 88 del Tulps, abilitati, in forza di appositi accordi contrattuali sottoscritti con i concessionari, senza vincolo di mandato in esclusiva, all’esercizio delle predette attività, a fronte della corresponsione del compenso del punto vendita ricariche.
2. L’iscrizione all’albo è subordinata al pagamento preventivo all’Agenzia di un importo annuale pari a euro duecento per il primo anno e a euro centocinquanta per ciascuno degli anni successivi. Il mancato pagamento anche di una sola annualità del predetto importo comporta senz’altro la decadenza dall’iscrizione all’albo.
3. L’iscrizione all’albo è presupposto e condizione necessaria ed essenziale per lo svolgimento dell’attività di punto vendita ricariche, con esclusione espressa di un qualunque prelievo delle somme giacenti sul conto di gioco e del pagamento delle vincite. L’attività del punto vendita ricariche non può essere svolta senza l’affissione, all’esterno dell’esercizio e in posizione visibile, di una insegna o targa di specifico riconoscimento e individuazione della predetta attività, le cui caratteristiche e dimensioni sono stabilite con decreto del Direttore dell’Agenzia.
4. Lo schema di contratto per il punto vendita di ricariche adottato dal concessionario è trasmesso all’Agenzia per la verifica della conformità dei relativi contenuti alle disposizioni del presente articolo".
Per quanto riguarda le disposizioni finanziarie, “Il fondo di cui all’articolo 22, comma 3, secondo periodo, della legge 9 agosto 2023, n. 111 (la legge delega per la riforma fiscale, Ndr) è incrementato di 6 milioni di euro per l’anno 2024 e di 4,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033 derivanti dalle maggiori entrate previste all’articolo 13, comma 2 (quello sui Pvr di cui sopra, Ndr). 2. Le maggiori entrate derivanti dall’articolo 6, comma 6, lettera n) sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 1”.
Viene ribadita l'importanza della tutela del giocatore attraverso l'impiego di "idonei strumenti di tecnologia
avanzata, con particolare riguardo anche agli strumenti dell’intelligenza artificiale" e l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di "una Consulta permanente dei giochi pubblici ammessi in Italia con lo scopo di monitorare l’andamento delle attività di gioco, incluse quelle illecite e non autorizzate, i loro effetti sulla salute dei giocatori, nonché di proporre al Governo misure ed interventi idonei allo scopo di contrastare lo sviluppo di ludopatia. Con regolamento, adottato di concerto con il ministro della Salute e con il ministro per lo Sport e i giovani, sono disciplinati l’organizzazione e il funzionamento della Consulta, il numero dei suoi componenti, la loro designazione in rappresentanza del Governo, delle Regioni, degli Enti locali, dei concessionari, nonché delle associazioni nazionali di categoria e dei consumatori, prevedendo altresì che ai componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati".
Nel giro di pochi giorni, secondo la prassi, il decreto legislativo dovrebbe arrivare all'attenzione del Parlamento e della Conferenza unificata per ottenere – rispettivamente – i pareri delle Commissioni competenti in materia finanziaria di Camera e Senato e l’intesa delle Regioni, ma non c'è ancora una data precisa.