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Senato, esame emendamenti Ddl competizioni videoludiche al via in commissione Cultura

10 aprile 2024 - 11:10

Sono 38 gli emendamenti presentati al disegno di legge per la regolamentazione delle competizioni videoludiche. In commissione Bilancio la sottosegretaria Savino si impegna a presentare la relazione tecnica chiesta a fine marzo.

Scritto da Dd
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Sono 38 gli emendamenti presentati in commissione Cultura in merito al disegno di legge sulla Regolamentazione delle competizioni videoludiche.

A comunicarlo è Roberto Marti (Lega), primo firmatario del Ddl e, nella seduta di ieri, 9 aprile, presidente di turno della commissione Cultura.

È sempre Marti a comunicare che gli emendamenti saranno illustrati in una successiva seduta, informando che, nel frattempo, è giunto il parere della commissione Affari costituzionali sul testo: parere non ostativo con osservazioni. Quindi la discussione viene rinviata alla successiva seduta.

Del Ddl hanno parlato anche le due commissioni che ancora non hanno espresso in loro parere in sede consultiva: si tratta della commissione Giustizia, che riprendendo l’esame sospeso nella seduta del 4 aprile ha visto ieri il relatore, Ernesto Rapani (FdI) illustrare i profili di competenza della commissione con riferimento agli emendamenti.

Il relatore precisa che è ancora in corso l’attività istruttoria sugli emendamenti trasmessi dalla commissione di merito, la commissione Cultura, motivo per cui chiede "un breve differimento dell’esame del provvedimento", che viene quindi rinviato a una successiva seduta.

Simile il passaggio in commissione Bilancio, alla seduta della quale, nella giornata di ieri, ha partecipato in rappresentanza del governo la sottosegretaria Sandra Savino

A lei il presidente della commissione, Nicola Calandrini (FdI), chiede se siano disponibili gli elementi richiesti a fine marzo sul provvedimento in esame. La sottosegretaria si impegna a fornire gli elementi richiesti non appena gli stessi saranno disponibili, pertanto l'esame del Ddl anche in commissione Bilancio viene rinviato.

 

Di seguito riportiamo i 38 emendamenti al disegno di legge (n.970) ricevuti dalla commissione Cultura entro il termine stabilito del 3 aprile:

 

Art. 1.

1.1 MARCHESCHI Apportare le seguenti modificazioni: a) al comma 1, aggiungere il seguente periodo: « Le disposizioni della presente legge non si applicano alle competizioni videoludiche relative ai videogiochi sportivi o agli sport simulati organizzate dagli Or- ganismi sportivi riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) e dal Comitato italiano paralimpico (Cip). »; b) al comma 2, sostituire le parole: « degli articoli 2, 9, 33 e 41 della Costituzione » con le seguenti: « degli articoli 2, 9 e 41 della Costituzione »; c) sostituire la rubrica con la seguente: « (Oggetto, finalità e ambito di applicazione) »;

Art. 2.

2.1 CRISANTI, NICITA, D’ELIA, RANDO, VERDUCCI Al comma 1, lettera a), primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , priva di contenuti e rappresentazioni suscettibili di generare aggressività, nonché di istigare all’odio con messaggi, immagini e contesti che stimolano, incoraggiano e incitano all’ostilità, alla discriminazione e alla violenza contro membri di particolari gruppi, sulla base della nazionalità, dell’etnia o della religione, dello status sociale, del sesso, dell’orientamento sessuale, del genere e dell’identità di genere, nel rispetto della dignità della persona, della protezione dei dati personali, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell’armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, come previsto dall’articolo 4 del testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208. ».

2.2 PIRONDINI Alla lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « o con una società o enti di natura sportiva ».

2.3 MARCHESCHI Al comma 1, sopprimere la lettera l).

2.4 PIRONDINI Alla lettera l), dopo le parole: « si intendono », inserire le seguenti: « i videogiochi, ovvero ».

Art. 3.

3.1 CRISANTI, D’ELIA, RANDO, VERDUCCI Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: « organizzate da un operatore internazionale e ». 

3.2 PIRONDINI Alla lettera d), sostituire le parole: « operatore internazionale e » con le seguenti: « operatore internazionale o nazionale, comunque ».

Art. 4.

4.1 CRISANTI, D’ELIA, RANDO, VERDUCCI All’articolo, apportare le seguenti modificazioni: a) al comma 1, sostituire la parola: « dodici » con la seguente: « quattordici »; b) al comma 2, sostituire la parola: « quattordici » con la seguente: « sedici »; c) al comma 3, sostituire la parola: « quattordici » con la seguente: « sedici »; d) al comma 4, sostituire le parole: « I minori che hanno compiuto sedici anni » con le seguenti: « I maggiorenni ».

4.2 DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI All’articolo, apportare le seguenti modificazioni: a) al comma 2, sostituire la parola: « quattordici » con la seguente: « diciotto »; b) sopprimere i commi 3 e 4; c) al comma 5, sostituire la parola: « sedici » con la seguente: « diciotto ».

4.3 PIRONDINI Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: « per un valore massimo di euro 5.000 ».

4.4 CRISANTI, NICITA, D’ELIA, RANDO, VERDUCCI Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « In caso di partecipazione di minori alle competizioni videoludiche non è consentito l’accesso alla loro identità, lo scambio di informazioni tra giocatori, l’accesso ai dati degli stessi e al loro utilizzo ai fini di profilazione commer- ciale, secondo le modalità stabilite dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con il cui regolamento di cui all’articolo 12. ». Conseguentemente, all’articolo 12, apportare le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 4, aggiungere il seguente: « 4-bis. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana il regolamento di disciplina per il monitoraggio, il controllo e il presidio sanzionatorio delle disposizioni di cui alla presente legge »; b) sostituire la rubrica con la seguente: « (Monitoraggio e sanzioni) ».

4.5 NICITA, D’ELIA, BASSO, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI Dopo il comma 5, inserire il seguente: « 5-bis. Agli editori videoludici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), e agli organizzatori delle competizioni videoludiche di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), è fatto divieto, nel caso di partecipazione alle competizioni videoludiche da parte di minori di anni 18, di introdurre, negli schemi e nelle modalità di gioco, nella definizione dei premi, nei rapporti tra giocatori e tra questi e terzi, meccanismi di scommesse e induzione al gioco di azzardo (gambling), indipendentemente dalla natura dei premi (reward). Il monitoraggio del presente divieto e la determinazione delle relative sanzioni sono effettuati dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità stabilite e disciplinate, con proprio regolamento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. ».

4.6 NICITA, D’ELIA, BASSO, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI Dopo il comma 5, inserire il seguente: « 5-bis. Gli editori videoludici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), i fornitori di software e gli organizzatori delle competizioni videoludiche di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), prevedono, nella partecipazione da parte di minori di anni 14, meccanismi volti a garantire la durata massima delle sessioni di gioco, con tempi di pausa (pausing) congrui tra le sessioni, secondo le modalità stabilite e disciplinate con apposito regolamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata n vigore della presente legge. ».

4.7 CRISANTI, D’ELIA, RANDO, VERDUCCI Al comma 6, sopprimere le parole: « , se il minore è in possesso di tale documento, ».

4.8 CRISANTI, D’ELIA, RANDO, VERDUCCI Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: « 6-bis. La partecipazione alle competizioni videoludiche non è consentita agli editori videoludici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c). ». Conseguentemente, all’articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: « 4-bis. Chiunque violi le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 6-bis, è soggetto a una multa da 1.000 a 5.000 euro. ».

Art. 5.

5.1 DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI Al comma 1, sostituire le parole: « 2.500 euro » con le seguenti: « 500 euro ».

5.2 MARTI Al comma 4, sostituire le parole: « alla Commissione » con le seguenti: « all’ufficio ».

5.3 PIRONDINI Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: « associazioni di categoria più rappresentative dei produttori » con le seguenti: « associazioni di categoria più rappresentative e delle principali organizzazioni, anche private, che raggruppano operatori e imprese produttrici ».

5.4 PIRONDINI Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: « delle organizzazioni di squadre » inserire le seguenti: « e di rappresentanti di giocatori professionisti ».

5.5 PIRONDINI Al comma 5, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: « La concessione della licenza avviene senza alcuna discrezionalità qualora siano soddisfatti i requisiti stabiliti dalla presente legge e non siano riscontrabili vizi di forma ed irregolarità nella domanda ».

5.6 PIRONDINI Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: « d-bis) istituire un registro in cui gli editori videoludici debbano comunicare un indirizzo e-mail al quale gli organizzatori di competizioni videoludiche possano richiedere le licenze per l’utilizzo dei loro videogiochi. Tale registro, liberamente accessibile sulla base di criteri di trasparenza e pubblicità, è pubblicato in apposita sezione della piattaforma telematica del Ministero della cultura di cui al comma 1 ».

Art. 6.

6.1 DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI Al comma 1, sostituire le parole: « 2.500 euro » con le seguenti: « 500 euro ».

6.2 PIRONDINI Al comma 4, la lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: « con allegata copia della richiesta inoltrata all’editore o agli editori degli stessi per il loro utilizzo in licenza. L’editore o gli editori hanno 15 giorni di tempo per rifiutare tale richiesta. In caso di rifiuto, l’organizzatore è tenuto a ritirare la dichiarazione sulla piattaforma telematica del Ministero della cultura di cui al comma 1 dell’articolo 5. In assenza di risposta da parte degli editori la licenza si ritiene comunque accordata ».

Art. 8.

8.1 PIRONDINI Apportare le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo le parole: « Ministro del lavoro e delle politiche sociali » inserire le seguenti: « , con il Ministro per lo sport e i giovani »; b) al comma 3, dopo le parole: « Ministro del lavoro e delle politiche sociali » aggiungere le seguenti: « e con il Ministro per lo sport e i giovani ».

8.2 PIRONDINI Al comma 2, dopo la parola: « associazioni » aggiungere le seguenti: « e organizzazioni private ».

8.3 PIRONDINI Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: « 3-bis. Le squadre e gli operatori videoludici possono stipulare contratti di lavoro con giocatori extracomunitari. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente comma ».

Art. 10.

10.1 MARTI Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: « Ai giocatori » inserire le seguenti: « e agli organizzatori »; b) al terzo periodo, sostituire le parole :« la Commissione » con le seguenti: « l’ufficio ».

10.2 PIRONDINI All’articolo, apportare le seguenti modificazioni: a) al comma 2, sostituire le parole: « la Commissione di cui all’articolo 5, comma 5 » con le seguenti: « un organo di giustizia dedicato alle competizioni videoludiche da istituire presso il Coni, che formerà un collegio arbitrale al quale potranno ricorrere gli operatori videoludici »; b) aggiungere, in fine, il seguente comma: « 2-bis. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Coni un tavolo tecnico con la partecipazione dei produttori di videogiochi, degli organizzatori di competizioni videoludiche, delle organizzazioni di squadre, delle associazioni e organizzazioni private più rappresentative dei giocatori e degli operatori del settore ».

10.3 CROATTI Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi: « 2-bis. Chiunque promuove il gioco d’azzardo è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000. 2-ter. Per promozione del gioco d’azzardo si intende ogni attività volta a sollecitare o indurre le persone a giocare d’azzardo, compresa la pubblicità di giochi d’azzardo, esternata per via indiretta da portali sportivi che presentano una o più fra le seguenti caratteristiche: a) contengano nel nome termini riconducibili al mondo delle scommesse, quali, ad esempio, “poker”, “bet”, “casinò”, “vegas”; b) incoraggino le persone a giocare attraverso l’offerta di bonus o promozioni mirate; c) sponsorizzino eventi o attività per promuovere i giochi d’azzardo; d) diffondano informazioni false o fuorvianti sui giochi d’azzardo ».

10.0.1 BASSO, NICITA, D’ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI Dopo l’articolo 10, inserire il seguente: « Art. 10-bis. (Estensione del divieto di pubblicità del gioco d’azzardo agli editori videoludici) 1. Il divieto di pubblicità del gioco d’azzardo di cui all’articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, si applica anche agli editori videoludici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c). ».

Art. 12.

12.1 PIRONDINI Al comma 1, sostituire le parole: « a una multa pari al 10 per cento del valore massimo dei premi previsti » con le seguenti: « all’inibizione per tre anni dall’organizzazione di competizioni videoludiche e a una multa pari all’intero importo dei premi previsti, maggiorata del 20 per cento ».

12.2 PIRONDINI Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , per ogni partita in cui è stato presente il minore ».

12.3 PIRONDINI Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: « 30 per cento del ».

12.4 PIRONDINI Al comma 4, sostituire le parole: « 30 per cento » con le seguenti: « 60 per cento ».

12.5 MARTI Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: « 4-bis. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4, comporta altresì l’inibizione alla partecipazione a competizioni videoludiche nazionali e internazionali per un anno. Competente all’adozione del provvedimento di inibizione è l’ufficio di cui all’articolo 5, comma 5. ».

Art. 13.

13.1 MARCHESCHI Sopprimere il comma 2.

13.2 MARTI Al comma 2, dopo la parola :« sport » aggiungere la parola: « virtuali » e dopo la parola: « (Coni) » inserire le parole: « o dal Comitato Italiano Paralimpico (Cip) ».

13.3 PIRONDINI Al comma 2, sostituire le parole: « escluse dall’applicazione » con la seguente: « incluse nell’applicazione ».

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