Corner scommesse in tabaccheria, Tar: 'Tutelata da legge Campania'
Il Tar ricorda le deroghe all'applicazione del distanziometro stabilite dalla legge campana per le attività di gioco già autorizzate e le tabaccherie.
La legge regionale campana per il contrasto al gioco patologico, “pur ponendo limitazioni in termini di distanze dai luoghi sensibili per le attività commerciali di gioco o di scommesse, ha inteso derogare a queste limitazioni a favore delle attività commerciali già in essere prima dell’entrata in vigore della legge”. E “si deve ritenere che tra le attività autorizzabili in deroga al requisito delle distanze dei luoghi sensibili siano ricomprese anche le attività di raccolta delle scommesse sportive a cura di soggetti concessionari della rivendita di generi di monopolio”.
A stabilirlo è il Tar Campania nella sentenza con cui accoglie il ricorso presentato dalla titolare di una tabaccheria per chiedere l’annullamento del provvedimento del questore di Salerno con cui è stata respinta l’istanza di licenza ex articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza proposta per l’installazione di un corner per la raccolta di scommesse sportive all’interno del locale.
Nella sua istanza la ricorrente, “premesso di essere titolare di esercizio in concessione statale per la distribuzione e vendita di generi di monopolio, aveva evidenziato che l’articolo 13 della legge regionale campana al comma 3 prevede che le disposizioni regolanti la localizzazione delle attività di cui all’articolo 3 non sarebbero applicabili alle tabaccherie, a condizione che l’attività sia sottoposta al controllo visivo del titolare o di altro personale. Ad avviso dell’interessata, la deroga prevista dall’articolo 13 sarebbe applicabile a tutte le attività di gioco, comprese le scommesse e non solo agli apparecchi da gioco”.
Una tesi non condivisa dalla Questura ma apprezzata invece dai giudici del Tar Campania, i quali sottolineano: la legge regionale“introduce espresse deroghe al divieto di svolgimento delle attività di cui all’articolo 3 a distanze inferiori a 250 metri dai luoghi sensibili. Si tratta delle deroghe introdotte al comma 2 e al comma 3 dell’articolo 13. Il comma 2 esclude l’applicazione delle disposizioni regolanti la localizzazione delle attività di cui all’articolo 3 alle attività già esistenti, a determinate condizioni. Il comma 3 esclude l’applicazione delle disposizioni regolanti la localizzazione delle attività, altresì, agli esercizi già titolari di concessioni statali ai sensi della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio) a condizione che gli apparecchi per il gioco siano collocati nell'area di vendita in posizione sottoposta al controllo visivo del titolare o di personale adeguatamente formato e non in aree materialmente o visivamente separate”.
La norma, precisa la sentenza, "deve essere interpretata nel senso che, qualora il soggetto autorizzabile in deroga chieda l’autorizzazione alla installazione di apparecchi e congegni per il gioco, tali apparecchi devono essere collocati in posizione di visibilità per il responsabile della rivendita. La condizione non si pone per il caso di raccolta di scommesse sportive in quanto, in base alla normativa vigente, l’accettazione di qualsiasi tipologia di scommesse deve necessariamente avvenire in presenza del titolare dell’esercizio commerciale o di un suo rappresentante".
Il testo integrale della sentenza del Tar Campania è disponibile in allegato.
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