Sala scommesse del 'rivale' viola distanze, Tar accoglie ricorso di un operatore
Il Tar Sicilia accoglie ricorso di un operatore contro la concessione della licenza per le scommesse in un locale vicino a struttura sanitaria.
“Giacché le norme sulle distanze dai luoghi sensibili risultano 'dichiaratamente finalizzate a tutelare soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale, e a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo, nonché ad evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica' (Corte Cost., n. 27/2019 e n. 300/2011), l’accertata stretta prossimità tra l’attività di raccolta scommesse del controinteressato e la sede dell’Asp – Azienda sanitaria provinciale di Messina integra una violazione autonomamente rilevante della richiamata normativa regionale sotto il duplice profilo dei potenziali effetti pregiudizievoli sugli utenti dei servizi ivi erogati e della plausibile incidenza negativa sul tessuto urbano in relazione alle specifiche esigenze dei medesimi soggetti vulnerabili e dei loro accompagnatori.”
Così il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia nella sentenza con cui accoglie il ricorso promosso dal conduttore di un’attività di esercizio e raccolta di scommesse di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) contro un suo rivale negli affari, abilitato alla raccolta da Comune e Questura, per la violazione della legge siciliana sul contrasto al gioco patologico.
Richiamando le risultanze di una perizia di parte - e nella premessa che la popolazione del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto è inferiore a 50.000 abitanti – l'operatore ha censurato la violazione dei limiti distanziometrici in quanto i locali del controinteressato si situerebbero a una distanza inferiore a 300 metri - misurata in base al percorso pedonale più breve- sia da struttura sanitaria dell’Asp di Messina sia dal locale Comando della Guardia di finanza: entrambi siti nella stessa strada e ricadenti nella tassonomia dei “luoghi sensibili” stabilita dalla legge regionale.
I giudici amministrativi siciliani evidenziano che “il verificatore ha escluso che il centro scommesse del controinteressato sia ubicato a una distanza inferiore a 300 metri rispetto alla caserma della Guardia di finanza; onde al riguardo le doglianze della ricorrente non possono trovare accoglimento.
La verificazione conferma, invece, che lo stesso centro è posto a una distanza significativamente inferiore ai - omissis - metri) rispetto a una struttura dell’Asp di Messina.
La conclusione del verificatore è avvalorata, sul punto, dalle risultanze della perizia di parte depositata dal ricorrente (doc. 10) che, con esito analogo, situano l’attività della società - omissis - a una distanza di molto inferiore a quella normativamente consentita (nella specie 181,50 metri). Il dato, inoltre, non è stato contestato dalla parte resistente”.
Di conseguenza il Tar Sicilia accoglie il ricorso, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Il testo integrale della sentenza è disponibile in allegato.
Altri articoli su
Registrati all’area riservata e segui i tuoi tag preferiti. Accederai all’elenco di tutti i nuovi articoli che usciranno legati a questi tag.