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Mance ai croupier, le 'basi' dell'esenzione da tassazione

24 marzo 2025 - 10:37

L'analista di gaming Mauro Natta evidenzia gli elementi a supporto della possibile esenzione dalla tassazione Irpef delle mance elargite ai croupier nei casinò.

Scritto da Mauro Natta
Foto di Donovan Reeves su Unsplash

Foto di Donovan Reeves su Unsplash

Elementi a supporto della esenzione dalla tassazione sul reddito delle persone fisiche relativo delle mance elargite ai dipendenti tecnici (croupier) delle case da gioco.

In premessa non avrebbe potuto mancare, nella prima sentenza, la definizione autorevole della mancia quale parte della vincita e nella seconda il ruolo che la parte delle mance devoluta alla gestione concorre al ristroro dei costi di gestione.
Ne consegue, inevitabilmente, che ogni incremento del costo di gestione interviene negativamente sulle entrate tributarie che sono a beneficio dell’Ente pubblico periferico titolare dell’autorizzazione alla casa da gioco sul proprio territorio. 

Il costo  è rappresentato dalla contribuzione pensionistica, a cura del gestore datore di lavoro, sulle mance a favore dei dipendenti addetti al gioco. Costo  che può essere evitato detassando le mance in quanto parte della vincita che non è assoggettata ad imposta sul reddito  delle  persone fisiche come si evince dalle vigenti disposizioni legislative in seguito riportate. 

Cassazione, sezione Lavoro, 18  maggio 1976, n. 1776:  “Il sistema mancia è retto da un uso normativo – si ricava dall’indirizzo consolidato della giurisprudenza dal 1954 – tanto consolidato quanto idoneo ad assumere un ruolo di fonte secondaria del regime giuridico proprio del particolare rapporto che obbliga il giocatore vincente ad elargire una parte della vincita al croupier e questi a ripartirla con gli altri addetti ed il gestore”.

Cassazione, 9 marzo 1954, n. 672: “Il primo beneficiario della mancia è indiscutibilmente il croupier, il gestore non ha titolo originario a parte della vincita (cioè la mancia), d’altro canto sarebbe paradossale che partecipi alla vincita chi, perdendo, la deve finanziare, il gestore. Il fatto che quest’ultimo soggetto partecipi  ad una parte delle mance fondato su un patto o di un accordo di devoluzione con il quale i lavoratori consentono al datore di lavoro di sottrarre parte di quanto elargito da terzi”.

L’art.19 del decreto legge 1° luglio 1986, n. 318 “provvedimenti urgenti per la finanza locale”, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 1986, n. 488 ne è dimostrazione anche se, nel caso di specie, fa riferimento a Sanremo e a Venezia.
La prima volta che il fisco venne incontro alle esigenze dal comparto case da gioco fu in occasione della conversione in legge della L. 31 dicembre 1996 (legge finanziaria per il 1997) n. 669, fu inserito l’art.10 ter della L. 28 febbraio 1997, n. 30. Detto insertimento consiste in una disposizione volta a non applicare l’art.30 del Dpr n. 600 del 1973 sulle vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate poiché è compresa nell’imposta sugli spettacoli. L’imposta in parola è aumentata del 10 percento ed è applicata al 50 percento nel caso di gestione diretta dell’ente pubblico.

L’11 dicembre del 1990 fu emanata la L. n. 381, che, all’art.1 – modificando il Dpr 22 dicembre 1996, n. 917 (Tuiidd.) - aggiunge all’art.47 dello stesso decreto, alla lett. l), le mance ai croupier in relazione all’attività di lavoro subordinato.
All’art. 3 della L.381/90 si afferma che le mance in parola costituiscono reddito nella misura del 75 percento del loro ammontare.
L’approvazione del decreto legislativo n. 314/97, in tema di armonizzazione tra importo imponibile ai fini Irpef e quello ai fini contributivi, le mance hanno registrato una ulteriore e giusta (sino a quel momento ante legge Europea 2015), proprio in funzione del loro trattamento fiscale, sistemazione che è stata la normale evoluzione di un concetto da sempre sostenuto dai dipendenti tecnici delle case da gioco autorizzate.

Con questo ultimo decreto si è ritornato allo stipendio convenzionale di cui alla riforma pensionistica L. n. 153 del 1969, e Dpr n. 1420 del 1971, art. 4, lett. e). istitutivo, appunto, dello stipendio convenzionale per cui i contributi pensionistici erano corrisposti sull’importo soggetto ad imposizione Irpef.
L’approvazione del decreto legislativo n. 314/97, in tema di armonizzazione tra importo imponibile ai fini Irpef e quello ai fini contributivi, le mance hanno registrato una ulteriore e giusta, proprio in funzione del loro trattamento fiscale, sistemazione che è stata la normale evoluzione di un concetto da sempre sostenuto dai dipendenti tecnici delle case da gioco autorizzate.

L’approvazione della legge Europea del 2015 (Art. 7, Disposizioni in materia di tassazione delle vincite da gioco. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell’unione europea 22 ottobre 2014) ha definitivamente statuito che le vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate in Italia o negli Stati membri dell’Unione europea o nello Spazio economico europeo non concorrono a formare reddito nel periodo di imposta. 
Ecco la proposta dei lavoratori mirata al calo dei costi di gestione della casa da gioco e, unitamente, al mantenimento delle entrate tributarie di Comuni e Regione in quanto ad un incremento dei costi non può che corrispondere il risultato accennato.

I dipendenti ottengono la detassazione delle mance e, contemporaneamente, devono provvedere ad una forma integrativa di pensione integrante quella sulla retribuzione ordinaria alla quale provvede il datore di lavoro.

Documentazione richiamata:
- Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza nn. 1775 e 1776 del 18 maggio 1976;
- Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza n.672 del 9 marzo 1954;
- Dpr n. 1420/1971, art.4, 2°comma;
- L. n.153 del 30 aprile 1969, n.30, art.35 lett. e);
- L. n.381 dell’11/12/1990, artt. 1 e 3;
- Dlgs n. 314/1997 (armonizzazione);
- Dl n. 318/1986, convertito in legge con L. n.488/1986;
- L. n. 30 del 28 febbraio 1997, art.10 ter (Finanziaria) per la conversione in legge della L. n. 669 del 31 dicembre 1996, n. 669;
- Legge Europea 2015.

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