Canoni bingo, Tar Lazio: 'Sospesa nota Adm su proroga tecnica'
Il Tar Lazio sospende fino al 26 febbraio 2025 gli effetti della nota di Adm sulla proroga tecnica per le concessioni del bingo.
Scritto da redazione
"Alla luce dei dati concreti che connotano la fattispecie del gravame depositato e della posizione legittimante delle società ricorrenti, quali soggetti in gran parte già incisi dalla richiesta di pagamento del canone di 'proroga tecnica' sin dal biennio 2023/2024 il cui contenzioso risulta allo stato sospeso per effetto di apposita ordinanza della sezione, si possono ritenere sussistenti, alla luce della gravata circolare immediatamente esecutiva, i presupposti dell’estrema gravità ed urgenza richiesti dall’art. 56, primo comma, del c.p.a., stante l’oggettiva ed immediata lesività del provvedimento impugnato."
Questo il quid che accomuna i decreti emessi dal Tar Lazio in risposta ai ricorsi presentati da alcuni operatori del bingo per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della nota dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli del 10 gennaio 2025, inerente la proroga onerosa delle concessioni in ossequio alla legge di Bilancio 2025.
Secondo i giudici amministrativi capitolini, "si può senz’altro porre rimedio ai rappresentati pregiudizi sospendendo, nelle more, gli effetti conseguenziali del materiale superamento del termine imposto per il pagamento della prima rata (31 gennaio), tenendo presente, nel caso di specie, la possibile scadenza ed incapienza delle stesse garanzie fideiussorie già prestate; pertanto, sorge l’esigenza di disporre il seguente onere e/o condizione a carico delle parti istanti che, nelle more, dovranno provvedere a prestare idonea garanzia fideiussoria per il pagamento della rata imposta nell’immediata scadenza, entro e non oltre la medesima data di discussione della domanda cautelare in sede collegiale, di cui verrà data contezza attraverso il deposito in giudizio del relativo dato documentale riferito alla regolare fideiussione bancaria".
Il tutto induce il Tar Lazio "a concedere la misura cautelare richiesta, sempre rispettando l’onere sopra descritto, con effetti sino e non oltre la data della camera di consiglio utile del 26 febbraio 2025, nel cui contesto potranno essere assunte le eventuali determinazioni collegiali idonee alla definizione del giudizio nello stato in cui versa".