“L’ordine di chiusura definitiva dell’attività di sala giochi si sorregge autonomamente sull’ubicazione della stessa a meno di 500 metri di distanza da luoghi sensibili, rendendo del tutto ininfluente l’ulteriore questione della carenza di una comunicazione di subingresso da parte della società ricorrente a seguito dell’atto di fusione per incorporazione di un'altra società.”
Così il Tar Emilia Romagna nella sentenza con cui rigetta il ricorso presentato da una società per l'annullamento dell’ordinanza risalente al 2023 con cui il dirigente dello Sportello unico attività produttive del Comune di Fidenza ha disposto la chiusura definitiva dell’attività di sala bingo che gestiva.
La società che gestiva prima la sala nel 2018 aveva impugnato i provvedimenti del Comune di Fidenza relativi alla mappatura dei luoghi sensibili e all'attuazione della legge regionale per il contrasto al gioco patologico ma il Tar - sede di Bologna - nel 2022 aveva respinto il ricorso, confermando la legittimità dei provvedimenti impugnati ed escludendo che dagli stessi potesse derivare il denunciato “effetto espulsivo” e cioè la impossibilità per la società ricorrente di utilmente delocalizzare l’attività in altra area del comune.
La società che ha incorporato tale società ha proposto appello contro tale decisione dei giudici amministrativi, chiedendone l’integrale riforma, e nelle more della definizione del giudizio di appello, ha impugnato al Tar con richiesta di misure cautelari sospensive l’ordinanza del 2023 del Suap che ha disposto la chiusura della sala. Ma, appunto, il tribunale amministrativo ha detto chiaramente "no".
Perché?
Ecco cosa si legge nella sentenza fresca di pubblicazione: “La società allora proprietaria della sala giochi (poi vi è subentrata la ricorrente quale società incorporante), le cui attività erano già in contrasto con il divieto distanziometrico di cui alla mappatura effettuata con la deliberazione della Giunta del Comune di Fidenza n. 276 del 14 dicembre 2017, non risulta avere mai presentato al Comune di Fidenza alcuna istanza volta alla delocalizzazione dell’attività in area non soggetta a divieto, con ciò non potendo rientrare nel novero dei soggetti legittimati a beneficiare della riapertura dei termini in caso di aggiornamento della mappatura, prevista dalla deliberazione di giunta regionale 21 gennaio 2019 n. 68, in quanto ab origine regolari o regolari a seguito di intervenuta delocalizzazione.
In altri termini, l’esercizio gestito dalla società ricorrente è risultato ab origine irregolare, in quanto rientrante nel novero delle attività di sala gioco e scommesse ubicate a distanza inferiore a 500 metri dai 'luoghi sensibili' in base alla mappatura approvata con la deliberazione della giunta comunale n. 276 del 14 dicembre 2017; né è stata proposta e realizzata alcuna delocalizzazione in area regolare, successivamente attinta (e divenuta non conforme al divieto distanziometrico) da una nuova mappatura dei 'luoghi sensibili'.
Di talché è priva di pregio l’asserita violazione della deliberazione di giunta regionale 21 gennaio 2019 n. 68, non trovandosi la ricorrente nelle condizioni previste dalla citata deliberazione per poter beneficiare della riapertura del procedimento di delocalizzazione”.