“L’ordinanza impugnata, nelle proprie 'premesse', dà esattamente conto dell’istruttoria che il Comune ha eseguito, in collaborazione con il Servizio dipendenze dell’Azienda Usl di Modena, la quale ha posto in chiara evidenza la serietà del problema della ludopatia nel territorio comunale, sia sotto il profilo quantitativo (evidenziandosi peraltro un trend in crescita), sia in termini qualitativi (e dunque di rilevanza sociale della dipendenza, determinante una compromissione della situazione familiare e finanziaria delle persone che di tale patologia soffrono).”
Lo ricorda il Consiglio di Stato a supporto della sentenza con cui boccia l'appello proposto dal gestore di una sala bingo per la riforma della sentenza del Tar Emilia Romagna di conferma dei limiti orari al gioco introdotti dal sindaco di Modena nel 2017 con un'ordinanza.
In virtù di tale provvedimento, il Comune ha prescritto la possibilità di utilizzo degli apparecchi da gioco dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 22 di tutti i giorni, compresi i festivi, dovendo invece rimanere, nelle restanti fasce orarie, spenti, sotto comminatoria di sanzioni amministrative.
Oltre a ribadire, come affermato dalla Corte costituzionale, il potere del sindaco di adottare “provvedimenti funzionali a regolamentare gli orari delle sale giochi e degli esercizi pubblici in cui sono installate apparecchiature da gioco, allo scopo di contrasto dei fenomeni di ludopatia”, i giudici di Palazzo Spada ritengono “rispettoso del principio di proporzionalità il contenimento dell’orario di apertura di una sala giochi entro il limite delle otto ore giornaliere”.
Nessuna disparità di trattamento, si legge nella sentenza del Consiglio di Stato, “tra i locali di esercizio (autorizzati ex artt. 86 e 88 del Tulps), caratterizzati da costi fissi che non sarebbero ammortizzabili nel prescritto orario, e gli esercizi commerciali e di somministrazione ove è consentita l’installazione di apparecchi da gioco (ex art. 110 del Tulps), frequentati anche dai minori di anni diciotto, che non risentono di una chiusura fissata alle 22, risultando a tale ora già chiusi, indipendentemente dal limite imposto dal provvedimento comunale impugnato”.
Anzi, rimarcano i giudici, “l’unicità dell’orario 'oggettivamente giustificata dalla ratio della riferita disciplina, con la quale il Comune - sempre perseguendo le citate primarie finalità di prevenzione, contrasto e riduzione del fenomeno della ludopatia - ha inteso scoraggiare la trasmigrazione dei giocatori dall’una all’altra tipologia di esercizi che invece verosimilmente si verificherebbe in caso di diversificazione degli orari'.
Invero, la disciplina degli orari di apertura e funzionamento delle sale gioco autorizzate è espressione di un attento bilanciamento degli interessi, rispetto al quale non può che essere prevalente la salute pubblica, in relazione al pericoloso fenomeno della ludopatia.
Né appare sostenibile, nella prospettiva della tutela della salute pubblica, che le sale bingo siano diverse dalle altre in cui viene esercitato un gioco potenzialmente idoneo a determinare fenomeni di dipendenza, sì da giustificare un differente trattamento”.