Niente da fare per il gestore di un bar che aveva fatto ricorso contro il divieto di prosecuzione dell’attività di installazione di apparecchi da gioco deciso dal Comune di Roma, per la vicinanza del locale con alcuni “luoghi sensibili” ai sensi del regolamento comunale vigente, approvato nel 2017 e modificato nel 2019.
Il Consiglio di Stato ha infatti respinto l'appello presentato per la riforma della sentenza del Tar Lazio che nel 2024 aveva confermato il niet di Roma Capitale, rispondendo punto per punto ai vari motivi di ricorso presentati.
La società di gestione del bar nell'ottobre 2019 aveva trasmesso all’ufficio comunale competente una Scia – Segnalazione certificata di inizio attività avente ad oggetto la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e, nell’ambito del relativo modulo, aveva omesso di spuntare la “casella” recante l’indicazione “Assenza di videogiochi o apparecchi automatici”. Un'omissione che nella prospettazione dei ricorrenti sarebbe dipesa “dall’intenzione di non limitarsi alla sola somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di installare anche alcune slot”, ricorda la sentenza del Consiglio di Stato. Ma nell'ottobre del 2023 poi la stessa società ha presentato una Scia specifica per l'installazione di apparecchi.
Per i giudici di Palazzo Spada “va sottolineata la differenza esistente tra la Scia per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e quella per l’installazione degli apparecchi da gioco, peraltro immediatamente percepibile dalla rilevante diversità dei contenuti ravvisabile tra la Scia presentata dalla società appellante nel 2019 (relativa, appunto, alla somministrazione di alimenti e bevande) e quella presentata nel 2022 (per l’installazione degli apparecchi da gioco), tenuto altresì conto della diversità delle disposizioni applicabili e della necessità di consentire la verifica del rispetto di quanto previsto dal richiamato Regolamento in materia di gioco, modificato nel 2019. L’art. 7, comma 3, del Regolamento stabilisce, infatti, che: 'La domanda ai fini dell'apertura di sala pubblica da gioco è redatta su apposita modulistica scaricabile dal sito internet di Roma Capitale ed inviata in via telematica al Suap (Sportello unico attività produttive) territorialmente competente, corredata di tutti i documenti indicati sul modello”.
Altro punto controverso è quello inerente l'applicazione del distanziometro. Nella sua sentenza il Consiglio di Stato rimarca che il Tar Lazio ha ritenuto “il limite distanziometrico di 500 metri fissato dal Regolamento capitolino del 2017 e poi confermato con la modifica intervenuta nel 2019 il risultato di un’accurata e specifica istruttoria condotta da Roma Capitale e che la successiva previsione del diverso limite di 250 metri, introdotto con la legge del Lazio n. 5 del 2013, come modificata dalla legge regionale n. 7 del 2018, dalla legge regionale n. 1 del 2020 e, da ultimo, dalla legge regionale n. 16 del 2022, 'lungi dal sancire la definitiva inefficacia dei pregressi regolamenti comunali prevedenti limiti distanziometrici più gravosi – ha espressamente facoltizzato i comuni ad introdurre misure più restrittive'. Conseguentemente, ad avviso del giudice di primo grado, poiché il Regolamento capitolino del 2017 aveva già previsto una misura più restrittiva (di 500 metri, Ndr), la scelta di Roma Capitale di conservare tale misura era da reputarsi legittima in quanto in linea con la previsione della successiva disposizione regionale”.
Perciò, “non è condivisibile quanto sostenuto dagli appellanti secondo cui prima del riconoscimento espresso della facoltà di individuare 'ulteriori limitazioni', introdotto dall’art. 77 della legge regionale n. 7 del 2018, non sarebbe stato possibile per i Comuni prevedere limiti più stringenti. Sul punto, infatti, è dirimente la considerazione che i commi 1-bis e 1-ter, dell’art. 4 della l.r. n. 5 del 2013 non abbiano affatto inciso sulla legittimità delle disposizioni precedentemente adottate dai Comuni, ma, al contrario, abbiano affermato in via generale, da un lato, la possibilità di introdurre ulteriori limitazioni e, dall’altro lato, la prevalenza delle disposizioni più restrittive”.
Infine, sottolineano i giudici, “a differenza di quanto sostenuto dagli appellanti, non si può ritenere che il Tar abbia indebitamente aggiunto degli elementi non previsti nell’ambito della disposizione regolamentare volta a disciplinare le modalità e i contenuti della comunicazione relativa all’installazione degli apparecchi in questione, essendosi viceversa limitato a definire il perimetro del concetto di comunicazione idonea, posto che il giudice di primo grado ha osservato che nella Scia dell'ottobre 2019 mancava qualsiasi indicazione a proposito degli estremi dei provvedimenti di nulla osta rilasciati dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché del numero degli apparecchi stessi, indicazioni che – per contro – sono state poi inserite nell’ambito della successiva Scia dell'ottobre 2022. Del resto, sono stati gli stessi appellanti ad ammettere che la volontà di installare gli apparecchi sarebbe stata desumibile dalla Scia del 2019 soltanto tramite un 'ragionamento a contrario'”.