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Legge gioco Emilia Romagna, Tar: 'No effetto retroattivo, ma neppure proroghe illimitate'

21 giugno 2023 - 10:54

Con due nuove sentenze il Tar Emilia Romagna conferma i limiti orari al gioco di Modena e precisa che la legge regionale non è retroattiva ma non è consentita una deroga permanente all'applicazione del distanziometro.

Scritto da Fm
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Negli ultimi giorni si è tornati a parlare spesso di Emilia Romagna, in associazione al gioco pubblico.

Non solo per l'istituzione di estrazioni aggiuntive del Lotto e del SuperEnalotto per recuperare fondi da destinare alle popolazioni alluvionate o per promuovere – attraverso una risoluzione approvata dall'assemblea legislativa regionale – il riordino nazionale del settore , ma anche nei tribunali amministrativi, con esiti variegati.

Se per verificare l'effetto espulsivo della mappatura dei luoghi sensibili per le attività di gioco del Comune di Forlì il Consiglio di Stato ha affidato la verificazione al dirigente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – Emilia-Romagna - segnando un'importante novità rispetto all'orientamento consolidato che ha sempre visto attribuire tale incarico a professori universitari e simili - a proposito di altre amministrazioni comunali il Tar Emilia Romagna ha di fatto confermato la validità delle delibere regionali e dei successivi regolamenti comunali.

Ma oggi analizziamo altre due, nuove sentenze in tema di gioco emesse dal Tar Emilia Romagna.

Con la prima, arriva l'ennesima conferma per i limiti orari alle attività del comparto vigenti a Modena, con la bocciatura del ricorso proposto dal gestore di una sala bingo per l'annullamento  dell’ordinanza del sindaco del 2017 recante la disciplina degli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago installati negli esercizi autorizzati.

I giudici amministrativi osservano che “la civica amministrazione resistente ha compiuto una seria istruttoria volta ad individuare e ad approfondire la situazione del Comune di Modena riguardo alla diffusione del gioco d’azzardo patologico nel proprio territorio. Dal quadro risultante dai suddetti accertamenti  è emersa una situazione oggettivamente critica riguardo all’attuale diffusione del fenomeno della “ludopatia” che nel 2016 – in base ai dati raccolti – interessava ben 2.032 cittadini residenti nel comune di Modena su un totale di 184.727 abitanti (v. doc. n. 1 Comune), dato, questo, che va necessariamente integrato dalle ulteriori numerose persone che, pur affette da ludopatia, non si rivolgono alle strutture sanitarie e ai servizi sociali”.

Per il Collegio è altrettanto infondata l’argomentazione della ricorrente in merito alla ritenuta non proporzionalità degli orari di apertura delle sale giochi fissati dal Comune di Modena nell’ordinanza impugnata. “Nella specie, infatti, l’apertura dei locali è stata determinata in otto ore giornaliere (tre ore al mattino e cinque ore al pomeriggio) che anche secondo la giurisprudenza amministrativa che si è occupata della specifica questione costituisce orario potenzialmente in grado di perseguire l’obiettivo primario di prevenire, contrastare e ridurre il gioco d’azzardo patologico, contemperando però tale finalità nel redigere un orario di apertura degli esercizi che tenga effettivamente conto anche degli interessi economici degli imprenditori del settore imponendo loro il minor sacrificio possibile”, si legge nella sentenza. “Nemmeno coglie nel segno la censura con cui la ricorrente sostiene – in sostanza – l’inutilità della misura che riduce gli orari delle sale giochi/scommesse proprio in relazione alla finalità sottesa a detta misura di prevenzione: contrasto e riduzione del fenomeno della ludopatia.  Infine, anche il rilievo della ricorrente concernente l’asserita illogicità e ingiustificata lesività per le sale giochi dell’individuazione di un unico orario giornaliero di apertura dei relativi esercizi ( dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 22 per complessive n. 8 ore di apertura) non coglie nel segno.

L’unicità dell’orario in questione per le sale giochi e la lamentata accentuata lesività dello stesso per i gestori rispetto agli orari dei bar e delle tabaccherie i cui gestori non subiscono alcun vulnus dalla chiusura imposta alle 22 (essendo tali esercizi già chiusi a quell’ora) è oggettivamente giustificata dalla ratio della riferita disciplina, con la quale il Comune – sempre perseguendo le citate primarie finalità di prevenzione, contrasto e riduzione del fenomeno della ludopatia – ha inteso scoraggiare la trasmigrazione dei giocatori dall’una all’altra tipologia di esercizi che invece verosimilmente si verificherebbe in caso di diversificazione degli orari”.

In un'altra sentenza invece il Tar Emilia Romagna si occupa del Comune di Bologna, in risposta ai ricorsi presentati da una società per chiedere l’annullamento della deliberazione della giunta regionale dell'Emilia – Romagna n. 831 del 12.06.2017 e del suo allegato, quali atti contenenti entrambi modalità applicative del divieto alle sale gioco e sale scommesse di nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito e, inoltre, del connesso ma non conosciuto parere positivo reso dal Consiglio delle autonomie locali- nonché dei provvedimenti eventualmente adottati dai vari comuni della Regione Emilia-Romagna di mappatura dei luoghi, nonché di sospensione e chiusura delle sale da gioco medio tempore adottati dai Comuni della Regione per il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale n° 5 del 2013.

In questo caso i giudici amministrativi, accogliendo la richiesta avanzata dalla difesa del Comune di Bologna, lo estromettono dal giudizio in quanto “nell’atto introduttivo della lite e nei motivi aggiunti la società ricorrente non ha impugnato alcun atto o provvedimento adottato” dall'Ente.

Ma il cuore della pronuncia riguarda tre punti: “Gli enti territoriali coinvolti nella vicenda, legittimamente ordinano la chiusura dei locali in cui svolge l’attività di sala gioco/scommesse, lasciando però agli operatori economici interessati un lasso temporale di ulteriori 6 mesi, in cui è loro consentito delocalizzare la sala gioco/scommesse”;  il cosiddetto “effetto espulsivo” dell’attività delle ricorrenti dal territorio dei vari comuni e, quindi, anche dal territorio regionale, è del tutto indimostrato, “posto che essa non trova riscontro in altri elementi probatori che non siano le mere asserzioni delle ricorrenti”; “in ordine alla violazione del principio di irretroattività delle leggi che asseritamente deriverebbe dalle citate delibere regionali, il Tribunale non può che ribadire quanto già stabilito in altre precedenti decisioni, vale a dire che dette delibere sono prive di efficacia retroattiva”.

Il Tar Emilia Romagna osserva “che le suddette prescrizioni si applicano dall’entrata in vigore della legge e che esse non sono mirate alla immediata cessazione delle attività, nel relativo procedimento contemplandosi la delocalizzazione mediante il riconoscimento di una specifica tempistica anche per la tutela della continuità occupazionale”.

Per poi concludere: “Sembra evidente che, se per l’esigenza di contemperare la prevenzione delle ludopatie con la salvaguardia delle attività economiche in essere la norma sulle distanze minima non è retroattiva (nel senso che non incide sulle autorizzazioni in essere, ma soltanto su quelle richieste successivamente alla sua entrata in vigore) non per questo l’esistenza di un’autorizzazione pregressa giustifica una deroga permanente, che sottragga l’operatore all’applicazione della disciplina regolamentare a tutela della salute, quale che siano le vicende e le ubicazioni future del suo esercizio commerciale. Altrimenti, oltre a vanificare la portata della disciplina di tutela, si determinerebbe nel settore, attraverso una sorta di contingentamento o, comunque, attraverso la forte valorizzazione delle autorizzazioni preesistenti che ne conseguirebbero, una distorsione della concorrenza maggiore di quella che potrebbe essere imputata alle distanze minime (Consiglio di Stato, sez. III, 10 febbraio 2016, n. 579). Ne consegue, sotto un primo profilo, che il suesposto sistema non può dirsi dotato di efficacia retroattiva, prevedendosi misure atte a valere soltanto per il futuro, al fine di evitare il mantenimento di sale da gioco e scommesse ubicate entro i 500 metri dai punti sensibili, si da non potersi nemmeno invocare i pur non trascurabili limiti in tema di retroattività della legge non penale tracciati sia dalla Corte Costituzionale (ex multis sent. nn.12 aprile 2017 n. 73, 4 luglio 2013 n. 170) quanto agli art. 3, 24 e 113 Cost. che dalla stessa Corte di Strasburgo (sent. 2012 n. 264) quanto all’art. 6 Cedu. In secondo luogo, non può negarsi l’opportuna quanto necessaria previsione di un periodo transitorio idoneo a tutelare gli investimenti effettuati dagli operatori economici già in esercizio al momento di entrata in vigore della norma, quale strumento di contemperamento con le esigenze di tutela della salute, ferma restando l’esigenza di verificare la concreta possibilità della prevista delocalizzazione. D’altronde, la lesione del legittimo affidamento invocata dalla parte ricorrente va esclusa anche in relazione alle espresse limitazioni derivanti dal titolo rilasciato dal Questore ex art. 88 Tulps che espressamente condiziona l’attività ad ulteriori valutazioni dell’Amministrazione comunale in base alle distanze previste da leggi regionali”.

 

 

 

 

 

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