Legge gioco Lazio, Tar: 'Circolare del gennaio 2023 è legittima'
Per i giudici del Tar Lazio, la circolare adottata dalla Regione nel gennaio 2023 per individuare i destinatari della legge sul gioco è 'contenuta nei limiti della proporzionalità e della ragionevolezza', quindi legittima.
Scritto da Fm
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“Senz’altro legittima deve ritenersi la normativa regionale nella parte in cui detta disposizioni volte a regolare il gioco d’azzardo attraverso previsioni atte a tutelare il diritto alla salute dei consumatori. Nel caso in esame, la disciplina introdotta mira a tutelare un diritto fondamentale costituzionalmente garantito e ritenuto prevalente rispetto ad altri interessi pure tutelati dall’ordinamento (qual è il diritto alla libera iniziativa economica). Tale provvedimento, pertanto, in quanto contenuto nei limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, risulta legittimo”.
Non lascia dubbi la sentenza con cui il Tar Lazio rigetta il ricorso presentato da diversi operatori di gioco – con l'intervento ad adiuvandum, in alcuni casi, delle associazioni Astro, Acadi e Sapar – contro la Regione Lazio per l'annullamento della circolare applicativa varata nel gennaio 2023 per definire alcuni chiarimenti sulla legge n° 5/13, come modificata dalla legge 11 agosto 2022, n°16, con una serie di prescrizioni volte “a interrompere l’eventuale l’immersione compulsiva nel gioco” attraverso orologi, sistemi di diffusione sonora e cartelli informativi da installare nelle sale.
Il Collegio osserva che – come riferito dalla stessa Agenzia delle dogane e dei monopoli costituita in giudizio – “le prescrizioni della legge regionale sebbene 'incidono direttamente sui meccanismi di gioco non dispongono esplicitamente regole tecniche riferite agli apparecchi. La legge regionale, infatti, le presenta come prescrizioni da rispettarsi per l’apertura di nuove sale da gioco non chiarendo se le condotte ivi previste debbano essere assicurate dall’esercente del locale tramite proprio intervento diretto fisico o debbano essere, invece, assicurate dai gestori/produttori degli apparecchi attraverso impostazioni predefinite dei software degli apparecchi o dei sistemi di gioco. Pertanto, solo a seguito dell’impugnata circolare è stato possibile individuare con precisione i destinati della disciplina oggetto del presente giudizio.
Ne deriva che alla circolare in parola debba essere riconosciuto carattere non già interpretativo, quanto piuttosto 'applicativo' con natura provvedimentale (come tra l’altro indicato dalla stessa Agenzia delle dogane e dei monopoli) e quindi assoggettata a autonoma impugnazione”.
Quanto al riparto di competenze Stato-Regioni in materia di controllo del gioco con vincita in denaro, i giudici amministrativi capitolini evidenziano che in più occasioni la giurisprudenza ha ritenuto “legittimi i provvedimenti regionali (o locali) in materia che abbiano modificato o introdotto disposizioni maggiormente restrittive rispetto alla normativa statale laddove volte a tutelare interessi particolari e sensibili, quale il diritto alla salute”.