“Il provvedimento impugnato fa leva sulla relazione della Polizia municipale la quale individua quattro strutture ritenute 'sensibili' ai sensi della normativa regionale. Ciò rende il provvedimento plurimotivato giacché, ai sensi delle citate disposizioni, anche la presenza di un solo luogo avente tale caratteristiche è in grado di legittimare l’adozione del diniego all’apertura di una attività di gioco Vlt.”
Non usa mezzi termini il Tar Toscana nella sentenza con cui respinge il ricorso presentato da un esercente contro la bocciatura dell'istanza per il rilascio dell’autorizzazione ex art. 88 Tulps da parte della Questura di Pisa per l’avvio di un’attività di raccolta di gioco attraverso l’installazione di apparecchi video terminali per il gioco lecito (Vlt) da svolgersi nel territorio comunale di Santa Croce sull’Arno (Pi).
Diniego motivato dalla vicinanza con lo stadio comunale, un istituto di formazione, un'agenzia che offre attività di consulenza finanziaria e di credito su pegno e una struttura socio sanitaria, in violazione del distanziometro di 500 metri introdotto dalla legge regionale vigente (la n° 57/2013) per il contrasto del gioco patologico.
Ribadendo che i diversi luoghi sensibili individuati dall’articolo 4 della legge “hanno valenza ostativa alla installazione di apparecchi per il gioco lecito all'interno dei centri e degli spazi dedicati anche se presenti singolarmente”.
Viene quindi specificato che “Al pari di tutti gli istituti di credito le agenzie di prestito su pegno sono intermediari finanziari e, in quanto tali, per poter operare devono essere iscritte nell'albo ex art. 106 D. Lgs. n. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).
L’art. 4 della Lrt 57/2013 prevede quali luoghi sensibili gli 'istituti di credito e sportelli bancomat' intendendo in tal modo disincentivare il ricorso al gioco da parte di soggetti che possano disporre mediante tali mezzi di facile e pronta liquidità (del pari la disposizione prevede, quali luoghi sensibili anche 'esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati').
Orbene il credito su pegno è un finanziamento che si caratterizza dalla semplicità della richiesta e dalla velocità di erogazione del prestito, che avviene di norma senza necessità di alcuna indagine patrimoniale sul cliente. Il cliente sottoscrive una polizza al portatore e ottiene immediatamente la somma di denaro concordata, lasciando in garanzia i suoi beni (ad esempio ori, argenti, orologi di marca, gioielli), di cui potrà rientrare in possesso restituendo il prestito comprensivo di interessi e spese (cfr. sul punto artt. 10-12 della L. n. 745/1938).
Anche in questo caso escludere tali agenzie dal novero dei luoghi sensibili significherebbe tradire palesemente spirito e lettera della disposizione di cui all’art. 4 della LRT n. 57/2013”.
Il Tar Toscana quindi respinge anche la domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente, evidenziando che “nel caso di specie difetta l’indefettibile presupposto della ingiustizia del danno” e che “spetta dunque al danneggiato, ai fini della prova del danno, fornire in giudizio la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, dovendo provare, sul piano oggettivo, la presenza di un provvedimento illegittimo causa di un danno ingiusto, con la necessità di distinguere l'evento dannoso, derivante dalla condotta, che coincide con la lesione o compromissione di un interesse qualificato e differenziato, meritevole di tutela nella vita di relazione, e il conseguente pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale scaturitone, suscettibile di riparazione in via risarcitoria.
Nel caso di specie mancano gli elementi essenziali, in primo luogo l'ingiustizia del danno e, di conseguenza, il nesso causale, nonché il dolo o la colpa dell'Amministrazione.”