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Tar Puglia: 'Legge gioco, ambulatorio è luogo sensibile a tutti gli effetti'

20 febbraio 2025 - 12:55

Il Tar Puglia boccia il ricorso di una società contro il rigetto dell'autorizzazione all'apertura di una sala giochi, è troppo vicina a un ambulatorio.

Scritto da Fm
Online marketing / Unsplash

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"L’articolo 2 della legge regionale della Puglia n. 9 del 2.5.2017 definisce le strutture sanitarie e socio-sanitarie come 'qualunque struttura che eroghi prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e mantenimento delle abilità acquisite'. Ebbene, non è contestato che l’ambulatorio è una Società a responsabilità limitata titolare di una struttura che svolge attività specialistica ambulatoriale, e non vi sono ragioni testuali e/o teleologiche per non considerarla come 'struttura sanitaria', rilevante ai sensi dell’articolo 7, comma 2 della legge regionale della Puglia n. 43/20, peraltro pacificamente ubicata a meno di duecentocinquanta metri di distanza per come previsti dalla medesima legge regionale."

 

Questo si legge nella sentenza del Tar Puglia che respinge il ricorso proposto da una ditta individuale contro il rigetto da parte del Comune di Matino (Le) della domanda volta al rilascio dell’autorizzazione di Pubblica sicurezza per svolgere l'attività di sala giochi.

 

Un diniego motivato dalla vicinanza del locale scelto per ospitare tale attività con la struttura sanitaria di cui sopra, convenzionata della Regione Puglia.

 

Secondo i giudici amministrativi pugliesi, il provvedimento di diniego impugnato è legittimo, e va ribadito che "la disciplina regionale sulle distanze e, nello specifico, l’articolo 7 della legge regionale n. 43/20, ha già superato positivamente il vaglio costituzionale".

 

 

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