Calabria, la nuova legge sul gioco in vigore dal 1° gennaio 2023
In vigore da domani, 1°gennaio 2023, la nuova legge sul gioco della Calabria che tutela le attività autorizzate prima del 3 maggio 2018 e fissa i limiti orari al funzionamento degli apparecchi.
“Con l'approvazione del testo di legge che regolamenta il gioco d'azzardo, in linea con la legislazione nazionale e le normative delle altre Regioni e interrompendo la deplorevole prassi delle proroghe, abbiamo consegnato alla Calabria una legge organica, equa e necessaria. Possiamo sostenere, a conclusione di un iter alquanto travagliato e sul presupposto che la salute, la libertà delle persone e la lotta alle dipendenze sono una sfida per tutta la comunità e non hanno colore politico, che è stato trovato il giusto equilibrio su una normativa che contempera tutti gli interessi in campo”.
Queste le parole con cui, circa una settimana fa, il presidente del consiglio regionale della Calabria, Filippo Mancuso, commentava a caldo l'approvazione delle nuove norme per le attività di gioco, attraverso la proposta "Modifica all'articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘Ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza)".
Tale legge sarà formalmente applicata da domani, 1° gennaio 2023.
Il testo blocca l'entrata in vigore, originariamente prevista per oggi, del distanziometro retroattivo per le attività di gioco e sancisce lo stop al funzionamento degli apparecchi comma 6 dalle ore 24 alle ore 9 e (grazie a un emendamento presentato in Aula) dalle 12.30 alle 14.30 .
IL TESTO DELLA LEGGE - Di seguito, ecco il testo integrale della legge, rubricata come legge n° 53/2022.
Art. 1
(Modifiche all’articolo 16 della l.r. 9/2018)
1. All’articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza), sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le sale da gioco, le sale scommesse degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici o aperti al pubblico e delle rivendite di generi di monopolio in cui sono presenti o comunque accessibili le forme di gioco a rischio di sviluppare dipendenza previste dalla normativa vigente, osservano la chiusura dalle ore 12:30 alle ore 14:30 e dalle ore 24:00 alle ore 09:00. Il mancato rispetto delle limitazioni all'orario dell'esercizio del gioco di cui al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 1.500,00 euro per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931.”;
b) al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:
1) le parole ", commi 6 e 7" sono sostituite dalle seguenti: ", comma 6";
c) ai commi 4, 5 e 8 le parole ", commi 6 e 7" sono sostituite dalle seguenti: ", comma 6";
d) il comma 13 è sostituito dal seguente:
"13. Le disposizioni previste dai commi 3 e 4 del presente articolo si applicano alle concessioni per le sale da gioco, per le rivendite di generi di monopolio, per le sale scommesse e per ogni altro locale autorizzato alla raccolta di gioco, rilasciate successivamente alla data del 3 maggio 2018.";
e) il comma 14 è abrogato.
Art. 2
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il primo gennaio 2023.