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Consiglio Calabria, sì alla legge sul gioco: stop alla retroattività

22 dicembre 2022 - 20:00

Nella seduta di oggi, 22 dicembre, il consiglio regionale della Calabria approva la proposta di legge che modifica le norme sul gioco vigenti: salve le autorità autorizzate fino a maggio 2018.

Scritto da Fm
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Dopo alcune settimane di confronto nelle commissioni consiliari, dopo che l'opposizione ha espresso in aula una ferma contrarietà e appena in tempo per evitare la sostanziale espulsione di molte attività di gioco lecito dal territorio dal 1° gennaio 2023, il consiglio regionale della Calabria nella seduta di oggi, 22 dicembre, ha approvato la proposta di legge “Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘Ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza)”, cambiando la normativa di settore.

Il testo prevede l'eliminazione della retroattività delle norme varate nel 2018 e lo stop al funzionamento degli apparecchi di gioco comma 6 dalle ore 24 alle ore 9 e (grazie a un emendamento presentato in aula) dalle 12.30 alle 14.30 . 

La proposta è a firma del consigliere Filippo Mancuso, che si è assunto la paternità del testo dopo il ritiro delle firme da parte dei capigruppo della maggioranza, dopo le numerose critiche pervenute sia da esponenti della minoranza che del sociale.

Il Pdl era stato approvato dalla commissione Affari costituzionali la scorsa settimana, in seguito alle audizioni di diversi soggetti: dall'Anci alla Consulta nazionale antiusura, passando per Confapi, Coordinamento regionale enti accreditati e l'ex consigliere regionale nonché ex presidente della Commissione consiliare contro il fenomeno della 'ndrangheta, della corruzione e dell'illegalità diffusa, Arturo Bova, a cui si deve la legge n° 9 del 2018.
Fra gli auditi ci sono stati anche i rappresentanti di alcune delle maggiori associazioni del settore del gioco: Acadi ed Egp-Fipe, per le quali ha relazionato Generoso Bloise, As.tro con Massimiliano Pucci, Ascob con Salvatore Barbieri, che hanno presentato le loro osservazioni e chiesto di tutelare le imprese e i lavoratori del territorio calabrese.

IL TESTO INTEGRALE – Ecco di seguito, il testo della proposta.
Art. 1 (Modifiche all'articolo 16 della 1.r. 9/2018)  1. All'articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘Ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza.), sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le sale da gioco, le sale scommesse degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici o aperti al pubblico e delle rivendite di generi di monopolio in cui sono presenti o comunque accessibili le forme di gioco a rischio di sviluppare dipendenza previste dalla normativa vigente osservano la chiusura dalle ore 24.00 alle ore 09.00 (e dalle 12,30 alle 14,30) . Il mancato rispetto delle limitazioni all'orario dell'esercizio del gioco di cui al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931. b) al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche: 1) le parole:", commi 6 e 7" sono sostituite dalle seguenti: ", comma 6"; c) ai commi 4, 5 e 8 le parole:", commi 6 e 7" sono sostituite dalle seguenti: ", comma 6"; d) Il comma 13 della l.r. n. 9/2018 è sostituito dal seguente: "13. Le disposizioni previste dai commi 3 e 4 del presente articolo si applicano alle concessioni per le sale da gioco, per le rivendite di generi di monopolio, per le sale scommesse e per ogni altro locale autorizzato alla raccolta di gioco, rilasciate successivamente alla data del 03 maggio 2018." e) il comma 14 è abrogato.
Art. 2 (Clausola di invarianza finanziaria) 1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. 
Art. 3 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il primo gennaio 2023.  
 

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