Il riordino del gioco fisico continua a tenere banco fra gli operatori che chiedono di “fare presto” (e bene), dando finalmente prospettive certe al settore, ma parallelamente lo fa anche l'annosa “questione territoriale” che lo affligge non cessa di essere al centro delle cronache. Qualche volta in positivo.
Lo dimostra quanto accaduto a Tortona, comune della provincia di Alessandria, il cui sindaco, Federico Chiodi, ha appena apposto la propria firma su un'ordinanza che accoglie la legge regionale del Piemonte per il contrasto del gioco patologico, a poco meno di 4 anni dalla sua entrata in vigore.
Con l'ordinanza emessa dal sindaco di Tortona – la numero 77 del 27 marzo 2025 – viene disposta la revoca del provvedimento analogo risalente al 3 gennaio 2017 recante disposizioni sugli orari di esercizio degli apparecchi automatici per il gioco, nonché sugli orari di apertura e di chiusura delle sale autorizzate ex art. 86 ed 88 Tulps ed altre inerenti prescrizioni, “preso atto della pubblicazione in data 15/7-2021 nel Supplemento n. 4 al Bur – Bollettino ufficiale regionale n. 28 della L.R. Piemonte 15/7-2021, n. 19 all'oggetto: "Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (Gap)".
Dal Comune chiariscono che si tratta di una mera questione burocratica, di un atto dovuto, perché nei fatti l'ordinanza sindacale del 2017 era già superata dall'entrata in vigore della legge regionale del 2021 e gli operatori del gioco erano già tenuti a rispettare la seconda.
Così come la Polizia municipale nei suoi controlli alle attività del comparto doveva attenersi agli orari regionali e non a quelli disposti in precedenza del sindaco, anche per non incorrere in lunghi contenziosi nei tribunali amministrativi.
Ciò nonostante, nella nuova ordinanza di Tortona viene espressamente sottolineato che il Comando di Polizia municipale e le forze di polizia presenti sul territorio sono incaricate della vigilanza sull'applicazione del provvedimento. “Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., i soggetti destinatari possono presentare ricorso contro il presente atto”, si legge nel provvvedimento, “entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Tortona al Tribunale amministrativo pegionale per il Piemonte, nei termini previsti dall’art. 29 del Dlgs 2 luglio 2010, n. 104”, oppure entro 120 giorni “al presidente della Repubblica, nei termini previsti dall’art. 8 e seguenti del Dpr 24 novembre 1971, n. 1199”.
Per la cronaca, le norme introdotte dalla legge regionale n. 19 del 15 luglio 2021 prevedono i seguenti orari di interruzione per il gioco: “Otto ore giornaliere complessive e consecutive, dalle ore 02.00 alle ore 10.00” per le sale gioco e scommesse, “dodici ore e trenta minuti giornaliere complessive, di cui dieci ore e trenta minuti consecutive nella fascia notturna dalle ore 23.00 alle ore 9.30 e due ore nella fascia diurna di uscita dalle scuole, dalle ore 12.30 alle ore 14.30” negli esercizi pubblici e commerciali, nei circoli privati e in tutti i luoghi aperti al pubblico nei quali si svolgono attività per il gioco lecito.